Con l’avvicinarsi della chiusura dei bilanci, ritorna il tema relativo alla deducibilità dei compensi degli amministratori delle società nella dichiarazione dei redditi.
Tali compensi sono dovuti soltanto nella misura in cui provengono da una delibera assembleare, una strada intrapresa dalla Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza 21933/2008.
Le società devono porre particolare attenzione a tutta la materia, adottando delle delibere che stabiliscano l’importo dei compensi spettanti nonché le eventuali variazioni.
Con riferimento alla deduzione di detti compensi in sede di determinazione del reddito d’impresa delle società di persone e di capitali, tale possibilità viene riconosciuta dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 113/E del 2012 eliminando così tutti i dubbi che erano sorti in particolare a seguito all’ordinanza della Cassazione n. 18702/2010.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione citata, è servito a chiarire definitivamente che la norma sull’indeducibilità dei compensi per l’opera prestata dall’imprenditore individuale, non si applica alle società. Nel caso specifico trattato dalla risoluzione i compensi pagati al liquidatore-socio da una Srl per l’attività da lui svolta sono deducibili dal reddito di quest’ultima al momento della corresponsione e concorrono alla determinazione del reddito imponibile di chi li riceve. Per i soggetti Ires, infatti, non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 60 e 8 del Tuir, che sono destinate esclusivamente ai compensi erogati per il lavoro prestato o per l’opera svolta dall’imprenditore individuale (e dai suoi familiari), prevedendone rispettivamente, l’indeducibilità dal reddito d’impresa e la non tassazione in capo al percipiente.
A fronte di questo chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha affermato tuttavia che esiste la possibilità per gli uffici di disconoscere tale deduzione se sono presenti delle anomalie, ovvero se i compensi risultano insoliti o sproporzionati o strumentali all’ottenimento di vantaggi indebiti.
Il comportamento elusivo e l’abuso del diritto tuttavia appaiono, difficilmente riscontrabili, dato che l’imposizione gravante sull’amministratore è generalmente più elevata di quella relativa alla società soggetta all’Ires. Inoltre i compensi non sono deducibili ai fini dell’Irap e sono, di conseguenza, venuti meno i fenomeni di arbitraggio che si verificavano in vigenza dell’Ilor, la cui base imponibile era invece, influenzata da tali voci di costo.
In conclusione risulterebbero contestabili dall’Agenzia delle Entrate i soli casi in cui il carico impositivo gravante sull’amministratore risulti di molto inferiore alle imposte “risparmiate” dalla società attraverso la deduzione di compensi sproporzionati.
(Fonte: Fiscal Focus)