Le piccole imprese commerciali, artigiane e agricole possono avvalersi della collaborazione dei familiari senza dover sopportare, nella maggior parte dei casi, il costo di contributi previdenziali aggiuntivi.
A chiarirlo è la circolare del Lavoro del 10 giugno 2013, secondo cui ai fini contributivi il lavoro prestato deve essere abituale, ossia non sporadico, e prevalente, cioè fonte di maggiore impegno rispetto ad altra attività.
La non abitualità e prevalenza della collaborazione emergono, a loro volta, in due modi:
La circolare individua due categorie di familiari per i quali l’obbligo d’iscrizione solitamente viene meno:
Nel caso del pensionato-familiare la prestazione lavorativa è solo occasionale in virtù dallo spirito di solidarietà che pervade (per presunzione di legge) il lavoro gratuito in ambito familiare e che trova nel pensionato la figura più emblematica. È essenziale, però, che la prestazione lavorativa del pensionato manchi di quello spirito che permea ogni attività lavorativa onerosa, e cioè dell’animus contrahendi.
Il familiare già occupato a tempo pieno in altra azienda è, invece, destinatario di una presunzione “operativa” che esclude l’obbligo di iscrizione: la non prevalenza.
È difficile, del resto, immaginare che un soggetto già occupato altrove possa fornire, nell’impresa del familiare, un significativo contributo di termini di tempo. A conferma di quanto previsto nella circolare, si ricorda che l’articolo 2 della legge 6163/66 già esclude dall’obbligo contributivo i familiari coadiutori, a condizione che «per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti».
La circolare descrive, infine una sorta di presunzione operativa in base a cui il personale ispettivo, in mancanza di evidenze in senso inverso, da documentare in maniera rigorosa, può giudicare occasionale il lavoro prestato dal familiare collaboratore quando ricorrano alcune condizioni.
La formulazione di questa linea guida ricalca con alcune modifiche la previsione dell’articolo 21, comma 6 ter, del Dl 269/03 riferito all’attività artigiana, in base a cui si presume l’occasionalità nel settore artigiano quando il collaboratore sostituisce il familiare impossibilitato per un periodo non superiore a 90 giorni nell’anno solare.
La previsione della circolare applica la linea guida descritta ai tre settori (artigianato, commercio, agricoltura) e al coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado (fino al quarto grado nel settore agricolo).
(Fonte: Il Sole 24 Ore)