I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus), effettuati sulle singole unità immobiliari, comunicano l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto.
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 ci sono alcune novità introdotte dal Decreto Rilancio.
Oltre al Superbonus, che prevede, per alcune tipologie di interventi, una percentuale di detrazione pari al 110%, è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore (cd. “sconto in fattura”) oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
L’opzione può essere esercitata con riferimento alle seguenti tipologie di interventi:
· recupero del patrimonio edilizio (50%)
· efficienza energetica (65%)
· adozione di misure antisismiche
· recupero o restauro della facciata degli edifici (90%)
· installazione di impianti fotovoltaici
· installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, con la procedura disponibile nell’area riservata Entratel (tramite lo Studio) oppure Fisconline (direttamente con le credenziali personali del contribuente).
Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.
I soggetti cessionari dei crediti (ossia le banche o i fornitori) delle detrazioni, devono successivamente accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti (comunicati dagli amministratori di condominio), accettarli o rifiutarli.
Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24.
In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.
(fonte: agenziaentrate.gov.it)