A partire dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali relativi agli immobili in vendita devono indicare l’indice di prestazione energeticacontenuto nell’ACE (attestato di certificazione energetica).
Le usuali informazioni sintetiche volte a descrivere l’immobile in vendita (es. “piano alto, tre vani e servizi, centrale, finiture di pregio” et similia) sono quindi completate dall’indicazione della classe energetica attribuita all’immobile dal professionista che ha redatto l’ACE (es. “classe B”).
Dal 1° gennaio 2012 è scattato infatti l’obbligo previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011, che, introducendo allo scopo il nuovo comma 2-quater nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005, stabilisce che “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. L’oggetto dell’informazione è dunque l’indice di prestazione energetica assegnato all’immobile nell’ambito dell’ACE, ossia la classe energetica in cui l’immobile è venuto a collocarsi in ragione dei parametri tecnici e prestazionali rilevati dal soggetto certificatore. Si ricorda che le classi energetiche sono comprese tra la migliore (“classe A+”) e la peggiore (“classe G”), a seconda del livello prestazionale dell’edificio quanto a contenimento dei consumi energetici e dell’emissione di CO2.
Tra i soggetti interessati alla nuova disposizione figurano in primis gli operatori del settore immobiliare, e quindi imprese di costruzione e agenzie di intermediazione immobiliare. Tuttavia, il nuovo obbligo interessa anche – e direttamente – tutti coloro che pubblichino annunci commerciali inerenti edifici o singole unità immobiliari, sia in veste di privati cittadini che di impresa.
Quanto agli annunci commerciali cui allude la disposizione, sembra che tali siano, oltre alle inserzioni e ai trafiletti pubblicitari su carta stampata, anche quelli pubblicati su internet, in qualsiasi forma e contenuto, nonché la cartellonistica affissa agli immobili contenente una loro pur succinta descrizione. L’essenziale è che l’annuncio riguardi immobili offerti in vendita.
Per contro (salve diverse, più restrittive disposizioni della normativa regionale) gli annunci relativi alla locazione di immobili esulano dall’ambito applicativo del nuovo adempimento, pur restando fermo che, una volta reperito l’interessato e stipulato il contratto di locazione, per gli immobili già dotati di ACE, quest’ultimo dovrà essere consegnato al conduttore, che darà atto di aver ricevuto le informazioni e la documenne relativa alla certificazione energetica (ex nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del DLgs. 192/2005).
In relazione al nuovo obbligo si pongono delicate questioni interpretative. Non è del tutto chiaro, infatti, se il disposto valga a configurare l’obbligo di riportare negli annunci la classe energetica solo per gli immobili già provvisti dell’ACE (lettura plausibile, attenendosi alla formulazione letterale della norma) ovvero se, secondo l’interpretazione più restrittiva e prudenziale che va prevalendo, l’obbligo venga a configurarsi anche per gli immobili che siano ancora legittimamente sprovvisti dell’ACE, con il conseguente insorgere della necessità di far redigere l’attestato.
Il secondo dubbio riguarda le sanzioni cui soggiacerà chi ometterà di indicare la classe energetica. Nel silenzio della normativa nazionale, sembra che la soluzione debba essere ricercata nelle pieghe delle leggi regionali. Alcune Regioni hanno infatti già provveduto ad integrare la relativa normativa. È il caso, ad esempio, della Regione Lombardia, che, con l’art. 17 della L. Reg. n. 3/2011 ha integrato l’art. 27 della L. Reg. n. 24/2006, prevedendo un’apposita sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 e un massimo di 5.000 euro, “che compete, con il relativo introito, al Comune nel quale è ubicato l’edificio”.
In Lombardia, la sola Regione che ha estesamente legiferato in materia, la decorrenza dell’obbligo è stata individuata in ragione del momento in cui viene stipulato il patto o rilasciato il mandato con il mezzo di divulgazione (es. sito internet di pubblicità immobiliare): la pubblicazione, pur in assenza dei dati energetici, di annunci oggetto di pattuizione anteriormente al 1° gennaio, non sarà sanzionabile fino alla conclusione del periodo di pubblicazione previsto nel contratto originario. In caso di proroga o rinnovo avente ad oggetto la continuazione della pubblicazione dei predetti annunci, tuttavia, viene a configurarsi l’obbligo di integrarli con i dati relativi alla prestazione energetica.
Poiché la più parte delle transazione è oggi operata dai mediatori immobiliari, in Lombardia, l’obbligo di indicazione dei dati relativi alla prestazione energetica non dovrebbe operare per i cartelli allestiti dalle agenzie di intermediazione immobiliare in relazione a mandati a vendere conferiti prima del 1° gennaio.
Per evitare il rischio di abusi, in una nota informativa regionale inviata a tutti i sindaci dei Comuni lombardi, si richiedeva che gli interessati, entro il 31 dicembre 2011, inviassero ai Comuni un’autocertificazione volta ad indicare il numero e l’ubicazione esatta dei cartelli la cui pubblicazione fosse stata sancita anteriormente al 1° gennaio 2012 e che, in quanto tali, esulano dall’ambito applicativo del nuovo obbligo.
Il criterio esplicitato in Lombardia risponde ad eminenti esigenze di praticità, presenta il pregio di consentire di prendere coscienza del nuovo adempimento e di applicarlo, in relazione ai nuovi accordi stipulati dal 1° gennaio, senza che si renda necessario colmare la lacuna del pregresso in corso di esecuzione. Le stesse esigenze che si manifestano nelle altre Regioniitaliane.
(Fonte: Eutekne.info)