Con la decisione di esecuzione del Consiglio europeo, la n. 2010/710/UE del 22 novembre l’Italia è stata autorizzata ad applicare il meccanismo del reverse charge anche alle cessioni nazionali di cellulari e microprocessori. Con la circolare n. 59/E del 23 dicembre l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento fornendo importanti chiarimenti.
In base all’art. 17, comma 5, del D.P.R. 633/1972, il meccanismo opera nel modo seguente:
- il cedente emette fattura all’appaltatore senza applicazione dell’IVA, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esonera dall’applicazione dell’imposta (art. 17,comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972);
- l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese (di cui all’art.23 o 24 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato D.P.R 633/1972).
Tale meccanismo si applica in tutte le fasi del commercio precedenti la vendita al dettaglio. Tale meccanismo non si applica nelle cessioni a soggetti che operano nel regime dei “minimi”.
La decorrenza di tale norma è fissata per le cessione effettuate dal 1° aprile 2011.