La validità delle carte di identità su carta ed elettroniche e di tutti i documenti di riconoscimento rilasciati dal 10 febbraio scorso è prorogata automaticamente al compleanno successivo a quello di scadenza del documento stesso.
La validità di tutte le tessere di riconoscimento rilasciate dalle pubbliche amministrazioni è fissata in dieci anni. Queste due novità sono state introdotte con l’articolo 7 del Dl 5/2012 (decreto «Semplificazioni»), convertito nella legge 35, in vigore da sabato 7 aprile 2012.
La carta d’identità è un documento rilasciato dai Comuni e reca la fotografia, la firma – se il titolare ha almeno 12 anni – e i dati personali (luogo e data di nascita, stato civile, professione e residenza). Questo documento è valido per l’espatrio in numerosi Paesi.
L’estensione della validità del documento al primo compleanno successivo alla scadenza si applica anche a tutti i documenti di riconoscimento, che sono quelli rilasciati dalle Pa e con fotografia. Con la nuova disposizione si stabilisce la proroga al giorno e mese di nascita del titolare che è immediatamente successivo alla scadenza del documento. Tale estensione si applica anche nel caso di rinnovo.
Questa estensione di validità produce i suoi effetti solo per i documenti di identità e/o di riconoscimento rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore del Dl 5/2012, cioè dallo scorso 10 febbraio: quindi non produce effetti di estensione per i documenti rilasciati o rinnovati in precedenza.
La validità attuale dei documenti di identità personale varia. Per le carte di identità si applicano le nuove regole dettate dal Dl 70/2011, che stabilisce che a decorrere dal 14 giugno 2011 la carta d’identità ha validità variabile a secondo dell’età del titolare. Viene fissata in 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini di età superiore ai 18 anni, in 5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni e in 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni. Queste disposizioni si applicano anche alle carte d’identità non valide per l’espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
Sempre lo stesso decreto ha abrogato il limite minimo di età previsto per il rilascio della carta d’identità, che adesso può essere rilasciata anche ai minori di 15 anni.
Ricordiamo che questo documento dovrebbe essere elettronico, per quelli di nuovo rilascio a decorrere dal 1° gennaio 2006, ma non tutti i Comuni sono pronti al suo rilascio. La carta elettronica, oltre ai dati contenuti nel documento cartaceo, contiene anche un ologramma di sicurezza, la banda ottica a lettura laser e il microprocessore, con delle chiavi crittografiche che permettono al titolare della carta di identificarsi in maniera sicura presso sistemi automatici. L’utilizzo delle chiavi è vincolato alla conoscenza di un codice numerico (pin), che viene consegnato al titolare all’atto del rilascio del documento stesso.
A richiesta il documento può anche contenere il gruppo sanguigno, le opzioni sanitarie, i dati sanitari, informazioni utili per la razionalizzazione delle attività amministrative e le notizie necessarie per il rilascio della firma elettronica.
(Fonte: IlSole24Ore)