A decorrere dal periodo d’imposta 2012, è variata la modalità di calcolo della quota annualmente deducibile delle spese di manutenzione.
Il nuovo comma 6 dell’art. 102 del TUIR prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza sarà deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
L’art. 3, comma 16-quater del DL 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. n. 44/2012) ha modificato quella parte del comma 6 che stabiliva che, per i beni ceduti nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spettava in proporzione alla durata del possesso ed era commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.
Conseguentemente, risulta più semplice determinare il costo complessivo dei beni materiali su cui applicare la quota del 5% deducibile: ci si deve, infatti, limitare a considerare il costo risultante all’inizio dell’esercizio senza dover incrementare tale costo degli acquisti e decrementarlo delle vendite dell’esercizio, entrambi ragguagliati ad anno.
Per le imprese di nuova costituzione, il calcolo della quota di spese deducibili va effettuato, per il primo esercizio, con riferimento ai beni esistenti a fine esercizio (norma invariata).
Non subisce variazioni neppure l’ultima parte del comma 6 dell’art. 102 del TUIR, secondo cui “resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale” del 5%.
(Fonte: Eutekne.info)