La Legge di Stabilità 2016 prevede il pagamento rateale del Canone RAI ordinario con addebito sulle fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica.
Il Canone Rai ordinario, quindi, diventa una voce di spesa della bolletta elettrica e il suo importo, per il 2016, è di 100 euro (contro i 113,50 euro dovuti nel 2015).
In ragione dei tempi tecnici per adeguare i sistemi di fatturazione, il Canone RAI si pagherà in bolletta dal 1° luglio 2016.
Nella prima fattura della società elettrica successiva al 1° luglio 2016, pertanto, saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (la bolletta, cioè, conterrà gli arretrati dei sei mesi precedenti).
Dal 2017 il Canone RAI sarà invece diviso in 10 rate da 10 euro da gennaio a ottobre (quindi si tratterà di 20 euro a bolletta e non si pagherà l’ultimo bimestre dell’anno).
Per chi ha l’addebito della bolletta sul conto corrente bancario o postale, l’opzione si intende estesa anche al pagamento del Canone TV.
Resta salva la facoltà del correntista di revocare l’autorizzazione all’addebito diretto sul conto.
Non è più consentita la disdetta dell’abbonamento televisivo per suggellamento dell’apparecchio; ossia l’abbonato non potrà rendere inutilizzabile la TV, ad esempio, attraverso un imballaggio.
L’obbligo di pagamento del Canone RAI è disciplinato dal Regio Decreto Legge n. 246/38, (“Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”) le cui disposizioni sono state in parte modificate dalla Legge di Stabilità per il 2016.
Presupposto dell’imposta resta la detenzione di uno o più apparecchi “atti o adattabili” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
La novità consiste nel fatto che da quest’anno la detenzione o l’utenza di un apparecchio ricevente le trasmissioni televisive si presume:
In ogni caso il canone di abbonamento alla televisione “per uso privato”:
La detenzione esclusiva in ambito familiare di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.
La nota del 22 febbraio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le comunicazioni – chiarisce cosa si deve intendere per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente. |
Chi non detiene uno o più apparecchi “atti o adattabili” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, pur avendo un’utenza elettrica, può inviare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione di non detenzione ha validità solo per l’anno in cui è presentata. Ciò vuol dire che andrà rinnovata annualmente se persiste la condizione per l’esonero.
La dichiarazione mendace comporta effetti anche penali (si veda art. 76 D.P.R. 445/00).
Sono esenti dal pagamento del Canone Rai ordinario:
È rimasta invariata – con la sola eccezione della disdetta per suggellamento che è stata abolita dalla L. 208/15 – la disciplina del Canone RAI speciale dovuto, ad esempio, da alberghi, esercizi pubblici e banche.
In particolare il canone Rai speciale è l’imposta dovuta:
(fonte: Fiscal Focus)