Con la risoluzione n. 77 del 27/07/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il modo in cui vanno effettuati i rimborsi d’imposta a favore di società di persone o di capitali cancellate dal Registro delle imprese e gli effetti della nuova disciplina civilistica delle società estinte sull’attività degli uffici.
Si ricorda, in via preliminare, che in base all’art. 2495, comma 2 c.c., come riformulato dal DLgs. n. 6/2003, “ferma restando l’estinzione della società”, i creditori sociali non soddisfatti, dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, possono far valere i loro crediti verso i soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, verso i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la cancellazione determina l’estinzione della società, pur in presenza di rapporti giuridici che fanno ancora capo alla stessa.
Per quanto riguarda le “sopravvenienze attive” l’Agenzia delle Entrate ritiene che gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data vadano attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’art. 1100 c.c..
In relazione, invece, ai rimborsi d’imposta, l’art. 5 del DM 26 febbraio 1992, in base al quale il rimborso IVA spettante alla società cancellata può essere eseguito al liquidatore “nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione”, se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, va inquadrato in un contesto normativo che precede la modifica apportata dal DLgs. n. 6/2003 e le citate sentenze delle Sezioni Unite.
Secondo l’Agenzia, infatti, con l’estinzione irreversibile viene a mancare il soggetto al quale l’ufficio potrebbe eseguire il rimborso, perché non può esserci rappresentante legale di un soggetto estinto.
Possono quindi applicarsi ai rimborsi i principi enunciati per gli elementi patrimoniali attivi: come avviene per le società di persone, può essere riconosciuta direttamente ai soci la titolarità del diritto al rimborso, pro quota, delle imposte.
Infine, circa il soggetto cui eseguire i rimborsi, la circ. n. 225/2000 ha chiarito, in relazione ai soci di società di persone cessate, che il conferimento di una delega ad uno solo di essi per la riscossione del rimborso non costituisce un obbligo, ma una mera facoltà. Tuttavia, tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, l’Agenzia ritiene opportuno il conferimento di una delega alla riscossione a uno di essi o a un terzo, per evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio. I soci titolari del diritto al rimborso potrebbero delegare all’incasso lo stesso ex liquidatore, previa comunicazione all’ufficio competente.