La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato per tutto il 2014 i bonus fiscali previsti per la riqualificazione energetica degli edifici nonché per le ristrutturazioni edilizie con le medesime percentuali previste nel 2013.
La proroga è stata estesa anche per il 2015, solo che per tale anno le percentuali di detrazione diminuiranno. Da ultimo è stato confermato anche per il 2014 il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
I BONUS: TEMPISTICHE, LIMITI DI SPESA E PERCENTUALI DI DETRAZIONE
Tabella: bonus per gli interventi di recupero edilizio
Spese sostenute fino al 25 giugno 2012 |
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Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 |
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Spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 |
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Spese sostenute dal 1° gennaio 2016 |
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Il caso: detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati dal 1° gennaio 2014Domanda: con riferimento alla detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati dal 1° gennaio 2014, considerata la proroga della detrazione del 50%, tornerà sempre applicabile la detrazione del 50% su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione?Risposta: si ricorda che è prevista una detrazione Irpef anche per gli acquisti di fabbricati a uso abitativo, ristrutturati. Più precisamente la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro sei mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Ciò posto fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per l’acquirente ovvero assegnatario dell’immobile doveva essere calcolata nella misura del 50% su un importo forfetario del 25% del prezzo di vendita ovvero di assegnazione dell’abitazione. Tale chiarimento fu fornito sia dallo studio del Notariato 8 gennaio 2013, n. 129-2012-T (pag. 7) nonché dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 18 settembre 2013, n. 29/E. Ciò posto stante il tenore letterale della proroga a cura della Legge di Stabilità 2014 (la quale è attuata “ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 16-bis” del Tuir) si ritiene che, fin tanto che non vi sarà un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, dal 1° gennaio 2014 la detrazione nei casi in esame sarà pari al 36% del 25%. Inoltre, il limite di spesa non sarà più pari a 96.000 euro bensì a 48.000 euro.
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Tabella: bonus misure antisismiche
Detrazione Irpef e Ires del 65% nel limite di spesa massimo pari a 96.000 euro |
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Detrazione Irpef e Ires del 50% nel limite di spesa massimo pari a 96.000 euro |
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Tabella: bonus mobili e grandi elettrodomestici
Spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 |
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Spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 |
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Attenzione
Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (c.d. Milleproroghe), diversamente da quanto aveva previsto in prima battuta dalla Legge di Stabilità 2014 , ha stabilito che anche per il 2014 la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è pari al 50% calcolato su un ammontare di spesa non superiore a 10.000 euro indipendentemente da quanto è stato speso per la ristrutturazione. Ne consegue che per il bonus mobili e grandi elettrodomestici rimangono validi anche per il 2014 e 2015 (ancorché per il 2015 la detrazione diminuirà al 40%) i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 18 settembre 2013, n. 29/E.
Tabella: bonus per il risparmio energetico
Tipo di intervento |
Detrazione 55% fino al 5 giugno 2013 |
Detrazione del 65% dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 NB: per i lavori agevolati sulle parti comuni condominiali la detrazione del 65% vale fino al 30 giugno 2015 |
Detrazione del 50% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 NB: per i lavori agevolati sulle parti comuni condominiali la detrazione del 50% vale dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 |
Detrazione del 36% dal 1° gennaio 2016 |
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Limite massimo di spesa su cui chiedere la detrazione |
Detrazione massima |
Limite massimo di spesa su cui chiedere la detrazione |
Detrazione massima |
Limite massimo di spesa su cui chiedere la detrazione |
Detrazione massima |
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Riqualificazione energetica generale di edifici | 181.818,18 euro | 100.000 euro | 153.846,15 euro | 100.000 euro | 200.000 euro | 100.000 euro |
A MENO CHE NON VI SIANO ULTERIORI PROROGHE DAL 2016 RIMANE UNICAMENTE LA DETRAZIONE DEL 36% EX ART. 16 BIS DEL TUIR |
Pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia – Scaldacqua a pompa di calore | 54.545,45 euro
AttenzioneAl fine di determinare il limite di spesa vanno considerati cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore. |
30.000 euro | 46.153,84 euro | 30.000 euro | 60.000 euro | 30.000 euro | |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione | Euro 54.545,45
AttenzioneAl fine di determinare il limite di spesa vanno considerati cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore |
30.000 euro | 46.153,84 euro | 30.000 euro | 60.000 euro | 30.000 euro | |
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109.090,91 euro | 60.000 euro | 92.307,69 euro | 60.000 euro | 120.000 euro | 60.000 euro |
Comunicazione preventiva all’Asl |
Si deve procedere, preventivamente all’inizio dei lavori, ad inviare una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) all’Azienda sanitaria locale competente per territorio. Tale comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
AttenzioneTale comunicazione andrà spedita solo nel caso in cui il suo invio sia obbligatorio ai sensi dell’art. 99, 1° comma del D.Lgs. n. 81/2008. |
Bonifico bancario o postale |
Risulta opportuno ricordare che al fine di beneficiare del bonus fiscale risulta necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario ovvero postale da cui risultino le seguenti informazioni:
AttenzioneL’art. 25 del D.L. 78/2010 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a operare una ritenuta d’acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico alle imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico. La Manovra correttiva 2011 (art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111) ha stabilito, con decorrenza 6 luglio 2011, la riduzione della ritenuta d’acconto dal 10% al 4%. Con tale modifica, pur non cambiando l’impianto normativo esistente, vengono stemperati gli effetti finanziari a carico delle piccole realtà imprenditoriali. Tale ritenuta opera a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito dovuta dalle imprese che eseguono tali opere e potrà, dalle stesse, essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in Unico. |
Dati da riportare in dichiarazione |
Il soggetto che vuole fruire del bonus fiscale deve indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si sono effettuati i lavori, le seguenti informazioni (a pena di decadenza dal beneficio):
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Documentazione da conservare |
Devono essere conservati ed esibiti, a richiesta degli Uffici, i documenti che sono stati indicati all’interno del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.Più precisamente (oltre alla comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente dovrà essere in possesso:
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Asseverazione tecnica |
Deve essere acquisita l’asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti il quale deve attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti indicati agli artt. da 6 a 9 del Decreto del Mef del 19 febbraio 2007. |
Modalità di pagamento |
Per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, al fine di beneficiare del bonus fiscale, risulta necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario ovvero postale da cui risultino le seguenti informazioni:
AttenzioneTale obbligo non sussiste per i titolari di reddito d’impresa per i quali rileva, anziché la data di pagamento, il momento di imputazione dei costi. |
Documentazione da trasmettere |
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
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Documentazione da conservare |
Il beneficiario della detrazione deve conservare ed eventualmente esibire all’amministrazione finanziaria richiedente:
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