Il DL 5/2012 ha abrogato l’obbligo di predisporre il Documento programmatico sulla sicurezza
(DPS).
Le società di capitali, nella predisposizione della Relazione sulla gestione (o nella Nota integrativa) relativa ai bilanci attualmente in chiusura, occorre tenere conto delle disposizioni previste da questa semplificazione in tema di privacy informatica.
L’art. 45, comma, 1 lett. c) e d) della citata disposizione ha soppresso le previsioni contenute nel
DLgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cosiddetto “Codice della privacy”) che si riferivano al Documento
programmatico sulla sicurezza (DPS).
Più in particolare, sono stati soppressi:
Per effetto delle citate modifiche normative, è venuto meno sia l’obbligo di predisporre e aggiornare il DPS (e,
conseguentemente, l’autocertificazione sostitutiva, laddove consentita), sia l’obbligo da parte del titolare di riferire nella Relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.
La Relazione governativa al DL n. 5/2012 ha sottolineato, in merito, che il DPS, oltre a non essere previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla direttiva 24 ottobre 1995 n. 95/46/CE, rappresenta un adempimento meramente superfluo che, peraltro, non realizza un’effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici.
La disposizione ha dato adito ad alcuni dubbi per quanto attiene la sua decorrenza.
Il DL n. 5/2012 è entrato in vigore il 10 febbraio 2012, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In ogni caso non si dovrà procedere alla redazione o all’aggiornamento del DPS entro il prossimo termine di scadenza del 31 marzo 2013. Inoltre, non sarà più necessario inserire una indicazione al riguardo nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio 2012.
(Fonte: Eutekne.info)