Con l’entrata in vigore il 12 agosto 2012 dell’art.13-ter del c.d. Decreto Crescita (D.L. 83/2012) e rubricato “Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore”, il legislatore ha nuovamente modificato il testo dell’articolo 28, co. 35 del D.L. 223/2006, c.d. Decreto Visco-Bersani, già oggetto di un primo intervento (art. 2, co. 5-bis del D.L. 16/2012).
Il contenuto della modifica comporta la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle:
La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
Tale obbligo sussiste anche per il committente nei confronti dell’appaltatore, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa, che varia da 5.000 euro a 200.000 euro.
In merito a ciò l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito con la Circolare n.40/E/2012, che la documentazione che l’appaltatore e/o il subappaltatore devono produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine per l’appaltatore di non essere ritenuto responsabile solidalmente con il subappaltatore e per il committente di non vedersi applicare la sanzione, può consistere in forme di documentazione alternative, comunque idonee allo scopo.
In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto valida una dichiarazione sostitutiva (ex DPR n. 445/2000) con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Tale autocertificazione, secondo quanto stabilisce il documento di prassi menzionato, deve contenere:
– il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (art. 7 del D.L. n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
– il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
– gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
– l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Ciò ha reso l’adempimento molto complicato, perché, a seconda del singolo appalto/subappalto e allo stato dello stesso, è necessario produrre un’attestazione specifica, andando a recuperare gli estremi dei vari modelli di versamento.
Un’alternativa possibile è quella di redigere un modello di certificazione semplificata (si veda fac-simile) nel quale si dichiari la regolarità per tutti i versamenti (scaduti) dovuti in materia di Iva e ritenute, non solo per il contratto in corso, ma anche per tutti gli altri passati e presenti, con una copertura più ampia rispetto alla stessa attestazione richiesta dall’Amministrazione.
In attesa di conoscere la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito, questa può essere una semplificazione per le imprese, che non sarebbero più costrette a ricostruire le date dei modelli di versamento e a dettagliare, di volta in volta, per uno specifico appalto, gli importi dovuti.
Risulta anche maggiormente cautelativo un modello così pensato per le stesse ragioni erariali: garantendo la regolarità globale del contribuente, si attesta la correttezza non solo per il contratto in corso, ma anche per tutti gli altri passati e presenti.
Anche la Circolare n. 2/E del 1° marzo 2013 consente di redigere una certificazione unica in presenza di più contratti stipulati fra le medesime parti, e di rilasciarla anche con cadenza periodica, a condizione che, al momento del pagamento, sia attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale data, che non siano già stati oggetto di precedente attestazione.
Si propone un tipo di autocertificazione semplificata, coerente con le indicazioni della circolare 40/E/2012, ma da considerarsi non definitiva, in quanto necessita di un avallo ufficiale da parte dell’Agenzia, prima di essere utilizzata senza rischi.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47del DPR n.445 del 28/12/2000) MODELLO SEMPLIFICATO Il/La sottoscritto/a …………………………….., nato/a a ……………………….. (…) il ………………………, residente in ………………………………………… (…) Via ………………………………………. n. …………………., in qualità di ……………………………………… della ditta …………………………….. avente sede legale a ………………….. (….) in Via …………………… n. …….., Partita Iva ………………………………………, consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il DPR n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) DICHIARA ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del Dl n. 223/2006, come modificato dall’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012, che tutti i versamenti a titolo di Iva e di ritenute Irpef su lavoro dipendente già scaduti alla data del ……/ ……/ ……, momento di incasso del corrispettivo, e comprendenti quelli relativi al contratto di appalto/subappalto sopra citato sono stati regolarmente eseguiti. Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma del dichiarante _________________________
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(Fonte: Fiscal-focus)