Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le tabelle relative all’anno 2015 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie ai fini della determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
L’uso promiscuo, ricordo, consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali che personali. In particolare, il fatto di consentire l’uso promiscuo (aziendale e privato), dà modo al dipendente di farne l’impiego che crede.
In buona sostanza, il veicolo può essere utilizzato, oltre che per esigenze lavorative, anche per percorsi casa-lavoro e viceversa, per percorrenze nelle ore serali, per viaggi nei fine settimana o nelle vacanze.
Il comma 4 dell’art. 51 del TUIR stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente.
Un consiglio per semplificare gli addebiti al dipendente: anziché addebitare il benefit nel cedolino paga mensile, l‘azienda può emettere un’unica fattura a fine anno al dipendente, addebitando e facendosi rimborsare dal dipendente stesso l’importo senza complicazioni a livello retributivo o contributivo; dall’importo come sopra forfettizzato va scorporata l’Iva. In tal caso nessun ulteriore tassazione è richiesta al dipendente.
L’importo forfetario prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza; è quindi irrilevante il fatto che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono considerati nel costo di percorrenza fissato dall’ACI.
Dal lato impresa, ricordo che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti la lett. b-bis) dell’art. 164 del TUIR dispone che i relativi costi sono deducibili “nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”.
Nel caso di specie poi non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Di conseguenza, nel caso di autovettura avente un costo pari a 50.000 euro data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro.
Ai fini IVA, nonostante il parere negativo della Direzione Regionale Entrate della Lombardia (n.904-472/2014), si ritiene la piena deducibilità prevista in generale per i “veicoli utilizzati esclusivamente” nell’esercizio dell’impresa o della professione, come previsto agli articoli 3, 13, 14 e 19-bis1
del D.P.R. n.633/72 dalla legge Finanziaria per l’anno 2008 (legge n.244/07).
Ti tale avviso è Assonime (circolare n.11 del 14.02.2008) la quale ritiene che nei casi di assegnazione dei predetti veicoli aziendali a determinati soggetti che operano per conto dell’impresa, tale “esclusività” nell’utilizzo del veicolo può essere raggiunta addebitando all’utilizzatore un corrispettivo (assoggettato ad Iva) corrispondente all’uso privato del veicolo. Tali operazioni, infatti, rientrano nell’esercizio dell’impresa e, realizzando prestazioni di servizi imponibili secondo la definizione della direttiva comunitaria n.112 del 2006 (obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione), legittimano la detraibilità dell’imposta sull’acquisto dei beni con i quali le stesse sono effettuate.