Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha pubblicato alcuni pareri in merito alle problematiche relativa ad alcune attività commerciali. In particolare per l’attività di vendita di quotidiani e periodici, nonché per la vendita di prodotti artigianali, quali le piadine, che si svolge in chioschi e su aree pubbliche, la concessione dello spazio può seguire i medesimi criteri utilizzati per il commercio su aree pubbliche in senso lato. I chiarimenti riguardano anche i panifici, i quali a meno che non siano titolari anche di licenza di bar, non possono collocare negli spazi antistanti il locale, tavolini e sedie per il consumo sul posto. E ancora, nessuna norma vieta che nei bar siano poste in vendita anche sigarette elettroniche.
Disciplina in materia di consumo sul posto – Con un’altra risoluzione n. 153565 del 23 settembre il Ministero ha disciplinato il consumo sul posto con particolare riferimento a un panificio. La disciplina del “consumo sul posto”, precisa il Mise, esclude la possibilità di contemporanea presenza di tavoli e sedie, fatta salva solamente la necessità di un’interpretazione ragionevole di tale vincolo, che non consente di escludere, ad esempio, la presenza di un limitato numero di panchine o altri tipi di sedute, che tuttavia non devono essere abbinate ad eventuali piani di appoggio.
Coesistenza di due attività commerciali – Con un’altra risoluzione n. 146555 del 10 settembre, il Ministero ha risposto a un altro quesito in merito allo svolgimento all’interno di un medesimo locale di due attività commerciali, l’una di somministrazione di alimenti e bevande (bar), l’altra di commercio al dettaglio non alimentare (nella specifico vendita di sigarette elettroniche) intestate a due titolari diversi, considerando altresì che il locale in questione ha un’entrata unica.
Già con una ordinanza del Ministero della Salute del 26 giugno 2013 veniva vietata la vendita delle sigarette elettroniche con nicotina ai minorenni, e ne veniva vietato l’utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche e paritarie. Tale ordinanza tuttavia nulla diceva in merito all’utilizzo nei locali destinati alla vendita di tali prodotti. La risoluzione del 10 settembre del MISE ribadisce che nel caso di coesistenza di due attività commerciali, resta ferma la necessità di osservanza delle disposizioni relative al possesso dei requisiti di accesso, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e urbanistiche riguardanti le destinazioni d’uso, nonché il rispetto di tutti i regolamenti locali e di polizia urbana.
Inoltre nel caso dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande resta ferma inoltre la verifica della compatibilità della struttura con le disposizioni in merito alla sorvegliabilità in materia di cui ai decreti del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 1992 n.564, e del 5 agosto 1994, n.534 stante il disposto di cui all’articolo 64, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Il Ministero precisa inoltre che per le medesime attività di somministrazione resta la necessità dell’autorizzazione solo nel casi di avvio nelle zone del territorio comunale che in attuazione dell’articolo 64 comma 3 del decreto legislativo 59 del 2010, siano assoggettati a programmazione, negli altri casi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio. Dalla risoluzione si evince che la coesistenza di due attività commerciali non è inibita, fatta salva la necessità del rispetto delle norme igienico-sanitarie e urbanistiche riguardanti le destinazioni d’uso, nonché il rispetto di tutti i regolamenti locali di polizia urbana ed edilizi previsti per il legittimo svolgimento.
(Fonte: Fiscal Focus)