La Legge di Stabilità 2016 prevede la disciplina delle assegnazioni e delle cessioni agevolate dei beni ai soci nelle società di persone e di capitali.
L’intervento non riguarda, come in passato, esclusivamente le società di comodo, ma interessa anche le società operative sia pure con un ammontare della tassazione sostitutiva ancor più agevolata.
Possono fruire della disciplina in rassegna le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.
Le cessioni e le assegnazioni devono avere per oggetto beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, di cui all’art. 43, co. 2, primo periodo, T.U.I.R., ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri, anch’essi a condizione che non siano utilizzati nell’esercizio dell’attività.
Possono quindi fruire dell’anzidetta disciplina i seguenti beni:
Inoltre, quale ulteriore condizione, è necessario che i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015.
L’eventuale plusvalenza è calcolata come differenza tra il valore normale dei beni oggetto di assegnazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Per gli immobili, su richiesta della società, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione degli appositi moltiplicatori catastali previsti dall’art. 52, co. 4, primo periodo. In pratica può essere applicato il meccanismo del c.d. prezzo valore.
In quest’ultimo caso è molto probabile che il valore (forfetario) di assegnazione sia inferiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto generandosi, di conseguenza, una minusvalenza senza che sussista alcun obbligo di versare l’imposta sostitutiva (si veda la conferma nella precedente Circolare n. 40/E/2002).
Invece, sulle plusvalenze conseguite dall’operazione si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice.
Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Gli effetti contabili sono diversi a seconda se si proceda all’assegnazione o alla cessione dei beni nei confronti dei soci.
Le cessioni non determinano alcuna riduzione del patrimonio netto diversamente dalle assegnazioni. In quest’ultimo caso potrebbe anche verificarsi una riduzione del capitale. Le cessioni determinano, sotto il profilo contabile, una permutazione dell’attivo patrimoniale da immobilizzato o circolante (per gli immobili merce) a liquidità o crediti verso i soci.
Inoltre mentre per le operazioni di assegnazione le eventuali plusvalenze emergono solo in sede di redazione del Modello Unico, senza interessare il conto economico, nelle ipotesi di cessioni la plusvalenza risulta iscritta nel conto economico a beneficio dell’utile di esercizio.
Un’ulteriore differenza riguarderà le eventuali minusvalenze. In particolare quelle originate dalle cessioni saranno deducibili. Viceversa quelle conseguenti agli atti di assegnazione non avranno alcun rilievo fiscale. Tale risultato negativo è probabile qualora si proceda alla determinazione del valore normale in base al valore catastale. In molti casi, come già ricordato, il valore catastale sarà inferiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto degli immobili oggetto di assegnazione.
La tassazione in capo al socio assegnatario è disciplinata dal comma 118. In particolare si prevede la non applicazione dell’art. 47 T.U.I.R. sugli utili da partecipazione. Inoltre il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute dai soci. Si prevede ancora che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci della società trasformata deve essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva (rif. Circolare n. 40/E/2002).
Non è del tutto chiaro come debba essere intesa la previsione concernente la mancata applicazione dell’art. 47 T.U.I.R. Sembra che tale indicazione debba essere interpretata nel senso di disapplicare la norma limitatamente alla parte di imponibile (della plusvalenza) già assoggettata ad imposta sostitutiva. In buona sostanza questa parte della plusvalenza (già assoggettata a tassazione) non costituirebbe una distribuzione di dividendi in capo al socio.
Il prelievo fiscale a titolo di distribuzione di utili in caso al socio è meramente eventuale e riguarda la parte della plusvalenza non assoggettata ad imposizione. Esempio:
In pratica, il socio deve assoggettare a tassazione la differenza positiva tra il valore normale del bene oggetto di assegnazione (130.000) ed il costo fiscale della partecipazione aumentato dell’imposta sostitutiva (110.000).
L’IVA continuerà ad essere dovuto secondo le regole ordinarie.
Tuttavia deve essere ricordato che le assegnazioni di beni la cui IVA non è stata considerata in detrazione (indipendentemente dalla causa) rappresentano operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 5), D.P.R. n. 633/1972.
L’imposta di registro proporzionale è ridotta alla metà, quindi si applica nella misura del 4,5% o dell’1% qualora il soggetto che beneficia dell’assegnazione sia in possesso delle condizioni per fruire delle agevolazioni previste per la prima casa.
Le imposte ipotecarie sono in ogni caso dovute in misura fissa. Ciò anche laddove l’oggetto dell’assegnazione sia costituto da un bene immobile strumentale per natura esente da IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 8–ter), D.P.R. n. 633/1972 ovvero imponibile. Al di fuori della disciplina agevolata in rassegna le assegnazioni dei predetti beni, in base alla disciplina ordinaria, sconterebbero le imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva “rinforzata del 4%.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato nella misura del 60% entro il 30 novembre del 2016. La parte residua entro il 16 giugno del 2017 con la possibilità di fruire dell’eventuale compensazione con i crediti tributari risultanti dalle dichiarazion fiscali.
(Fonte: fiscopiu.it)