Entro il prossimo 30 settembre è possibile usufruire dell’assegnazione agevolata ai soci di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri da parte delle società (di persone o di capitali).
L’agevolazione è stata introdotta con l’art. 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016).
Perché scegliere l’assegnazione agevolata?
L’assegnazione agevolata dei beni d’impresa ai soci è una misura sicuramente attesa da tempo, soprattutto dalle società non operative.
Si tratta di una disciplina speciale che prevede l’assegnazione di beni ai soci, cioè la fuoriuscita dei beni dal regime di impresa, usufruendo di un regime di tassazione di favore (sostitutivo) rispetto a quello ordinario, sia ai fini delle dirette, che per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Il termine per definire gli atti di assegnazione agevolata è fissato al 30 settembre 2017, mentre i soci della società futuri beneficiari, devono risultare tali alla data del 30 settembre 2015.
Beni agevolabili
L’assegnazione agevolata può riguardare:
- beni immobili diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2 , primo periodo, del TUIR, ossia quelli non utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società;
- e/o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa.
Sono, quindi, assegnabili in modo agevolato gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire:
- quelli strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;
- quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (beni merce);
- quelli che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 90 del TUIR (immobili patrimonio).
Regime fiscale
L’agevolazione comporta:
- l’applicazione di un’imposta sostituiva dell’8% (o del 10,5% per le società non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi d’imposta procedenti alla trasformazione) sulla differenza tra valore normale dell’immobile (che può essere fatto coincidere anche con l’eventuale minor valore catastale o con un valore intermedio tra i due) e costo fiscale del bene stesso;
- per quanto riguarda le imposte indirette, è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registroeventualmente dovuta per l’assegnazione, nonché l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per le assegnazioni e le cessioni soggette all’imposta di registro proporzionale. Qualora l’assegnazione o la cessione dovessero essere assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale, le aliquote di tale imposta sono ridotte al 50%.
- per i beni la cui assegnazione è soggetta ad IVA, l’impostasi applica nei modi ordinari sul valore normale dei beni con l’aliquota propria dei medesimi.
(fonte: mysolution.it)