Dal 12 agosto è scattata la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore e il rischio di sanzioni per il committente in caso di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute fiscali.
Con la conversione in legge del Dl 83/2012 è stato nuovamente modificato il testo dell’articolo 28, comma 35 del Dl 223/2006, già oggetto di un primo intervento (articolo 2, comma 5-bis, del Dl 16/2012). Le novità attuali sono state introdotte dall’articolo 13-ter del Dl 83/2012.
Il riferimento è ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012 ma con riferimento ai pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012.
Viene prevista la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore con riferimento «al versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto».
Questa responsabilità è limitata all’ammontare del corrispettivo dovuto e, contrariamente alla precedente versione della disposizione, non ha più il limite temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.
La possibilità dell’appaltatore di liberarsi dalla responsabilità non è più legata a una generica (e, come tale, pericolosamente indefinita) dimostrazione «di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento», quanto all’aver ottenuto, anteriormente al pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i versamenti di ritenute e Iva scaduti sono stati correttamente eseguiti.
Tale documentazione “può” (non “deve”) consistere nell’asseverazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati previsti dalla norma (Commercialisti, Consulenti del lavoro, eccetera).
Nell’attesa della documentazione, l’appaltatore può sospendere il pagamento delle prestazioni. In caso di pagamento senza verifica scatta la responsabilità solidale verso l’erario.
Analoga solidarietà è prevista a carico del committente se paga l’appaltatore senza aver prima preteso l’esibizione della stessa documentazione (relativa sia all’appaltatore che a tutti i subappaltatori), ma tale rischio non consiste nella responsabilità solidale con gli altri “attori” quanto nella sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro, che gli verrà comminata se qualche soggetto della “catena” dell’appalto non ha correttamente eseguito i versamenti di ritenute e Iva.
Il legislatore precisa che queste regole si applicano agli appalti conclusi da soggetti Iva con l’esclusione delle stazioni appaltanti dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006).
Attualmente, in settori che già soffrono di liquidità (l’edilizia in particolare), il committente ha una valida ragione per ritardare i pagamenti in attesa che appaltatori e subappaltatori consegnino alla propria controparte la documentazione prescritta a discarico della responsabilità del destinatario della prestazione.
Non mancano i dubbi applicativi: per esempio, come può il soggetto abilitato attestare che i lavoratori che hanno prestato la propria opera in quel determinato appalto sono proprio quelli per cui sono state versate le ritenute? Come regolarsi con il pagamento degli acconti che precedono l’inizio lavori? Come attestare il versamento dell’imposta sulle fatture relative all’appalto nell’ambito di una posizione che globalmente chiude a credito? È sufficiente attestare che la fattura ha regolarmente concorso alla liquidazione di periodo? E come regolarsi nei casi di reverse charge (senza Iva esposta in fattura) o di “Iva per cassa”?
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E ha fornito alcuni chiarimenti tra cui la possibilità di autocertificare la regolarità degli adempimenti (fac-simile autocertificazione).
(Fonte: Il Sole-24Ore)