Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito, tramite FAQ, alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina dell’antiriciclaggio, con indicazioni relative ai limiti all’utilizzo del contante.
La modifica alla disciplina dell’antiriciclaggio è stata introdotta dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato in più punti il D.Lgs. 231/2007.
Ecco dunque una casistica chiarita dal Ministero.
Operazione singola
Una FAQ precisa che il divieto di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dall’utilizzo di uno o di entrambi i citati mezzi di pagamento. Si ricorda che oltre tale limite è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili quali assegni o bonifici.
Operazioni autonome
La norma non è violata qualora il trasferimento nel suo complesso consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni “sostanzialmente autonome”, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate. Il Mef precisa peraltro che l’Amministrazione può valutare, caso per caso, “la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo”.
Assegni emessi all’estero
Il limite dei 3mila euro si applica anche agli assegni tratti da soggetti residenti su un conto intrattenuto presso una banca insediata in Italia ma emessi all’estero.
Natura dell’operazione – Irrilevanza
Le regole che impongono limiti all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore sussistono a prescindere dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce.
“Soggetti diversi” – Significato
Nell’ambito dei limiti previsti per il denaro contante rilevano i trasferimenti effettuati tra “soggetti diversi”. Con tale espressione si intendono “entità giuridiche distinte”; vale dunque, ad esempio, nei casi di società di uno stesso gruppo oppure nel caso di due società amministrate dallo stesso soggetto: anche in questi casi vale il suddetto limite nell’utilizzo dei contanti.
Responsabilità personale
Per la legge commettono la violazione entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.
Pagamento frazionato con fattura differita
Viola la norma il pagamento immediato (alla consegna della merce) in contante, fino al limite di legge e il residuo con mezzi tracciabili, cui segue fattura differita mensile. Ciò che rileva, infatti, è il valore complessivo dell’operazione.
Prelevamenti e versamenti in banca
È possibile prelevare o versare in banca – attraverso il proprio conto corrente – denaro contante di importo pari o superiore a 3mila euro.
Pagamento di fattura con più assegni bancari
Una fattura di importo complessivo pari o superiore a 3mila euro, può essere pagata emettendo più assegni bancari, ciascuno di importo inferiore al limite di legge.
Pagamento effettuato anche tramite assegno bancario
A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno, semprechè il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro.
Caparra
In presenza di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 3.000 euro, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, semprechè il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro.
Libretti nominativi al portatore
A decorrere dal 4 luglio 2017: