Benefici in tema di imposizione indiretta |
L’agevolazione “prima casa” comporta i seguenti benefici ai fini dell’imposizione indiretta:
- imposta di registro nella misura del 2% anziché del 9%;
- IVA nella misura del 4% anziché del 10%.
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Trasferimento a titolo oneroso o gratuito |
L’agevolazione in esame torna applicabile sia in occasione di trasferimenti a titolo oneroso che in relazione a trasferimenti a titolo gratuito, nel qual caso ha un’operatività limitata.
L’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 25/E del 20 marzo 2012 ha affermato che le agevolazioni “prima casa” trovano applicazione anche nel caso di acquisto per usucapione.
Trasferimenti a titolo oneroso |
Trasferimenti a titolo gratuito |
Il beneficio “prima casa” può applicarsi nel caso di:
- trasferimenti a titolo oneroso della piena proprietà;
- trasferimenti a titolo oneroso della nuda proprietà, dell’usufrutto, del diritto d’uso e di abitazione;
- altri atti a titolo oneroso ad essi equiparati ai fini dell’IVA (e dell’imposta di registro, ove trovi applicazione tale imposta).
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L’agevolazione può trovare applicazione anche in relazione agli atti a titolo gratuito che realizzino un trasferimento immobiliare, ma in tal caso il beneficio opera solo in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, mentre le imposte di successione e donazione debbono essere applicate in misura ordinaria.
N.B.: risulta necessario che la richiesta del beneficio venga espressa nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione (C.M. n. 44 del 7 maggio 2001 ). |
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Trasferimento di pertinenze e agevolazione “prima casa” |
L’agevolazione prima casa, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per applicarla, compete anche in relazione all’acquisto delle pertinenze della casa di abitazione, ancorché acquistate con atto separato.
In relazione alle pertinenze accatastate come C/2, C/6 o C/7, l’agevolazione “prima casa” può trovare applicazione nei limiti di un’unità per ciascuna delle citate categorie.
N.B.: l’agevolazione prima casa può trovare applicazione (C.M. n. 31/E del 7 giugno 2010):
- anche per l’acquisto della pertinenza di un immobile che, a suo tempo, sia stato acquistato senza l’agevolazione, in quanto il beneficio non era ancora previsto dalla normativa vigente al momento del trasferimento;
- anche per l’acquisto della pertinenza di un immobile che, al momento dell’acquisto, pur trovandosi nelle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, non abbia goduto del trattamento agevolato in quanto ancora “allo stato rustico”.
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Condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione “prima casa” |
L’acquirente dell’immobile abitativo deve dichiarare nell’atto definitivo di acquisto dell’immobile di essere in possesso dei requisiti per la prima casa.
Inoltre, affinché tornino applicabili le agevolazioni fiscali “prima casa” sarà necessario che:
- l’immobile abbia destinazione abitativa, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso);
- l’immobile sia ubicato, alternativamente: i) nel territorio del Comune in cui l’acquirente abbia o trasferisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto; ii) nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolga la propria attività (lavoro, studio, ecc.) se diverso da quello in cui risiede; iii) nel territorio del Comune in cui il datore dell’acquirente ha la sede o svolge l’attività, se l’acquirente stesso si è trasferito all’estero per motivi di lavoro; iv) in qualsiasi Comune sul territorio italiano nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero. Per quanto attiene alla residenza è bene precisare che la stessa si considera trasferita nella stessa data in cui l’interessato rende al Comune, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233, la dichiarazione di trasferimento. A tal riguardo bisogna prestare attenzione al fatto che per quanto attiene alla detrazione degli interessi sul mutuo “prima casa”, per beneficiare di tale agevolazione il cambio di residenza deve essere effettuato entro e non oltre 1 anno dalla stipula del mutuo (fino all’anno 2000 il termine era di 6 mesi). Si segnala, inoltre, che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 95 del 12 maggio 2000 ha chiarito che si perde il diritto alla detraibilità degli interessi sul mutuo “prima casa” laddove non fosse possibile trasferire la propria residenza entro i 6 mesi (la circolare era stata pubblicata nel 2000, quindi vengono riportati 6 mesi, ora pari ad un anno), anche dipendesse da cause al contribuente non imputabili. Invece, affinché si possa godere degli altri benefici “prima casa” (imposta di registro, IVA, ecc.), i termini sono pari a 18 mesi dalla stipula del rogito notarile;
- sussistano entrambe le seguenti condizioni: i) l’acquirente non è titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione su altre case di abitazione ubicate nello stesso Comune nel quale l’immobile con l’agevolazione è acquistato; ii) l’acquirente non è titolare, nemmeno per quote, anche se detenute in regime di comunione legale dei beni, di altre case di abitazione, o di diritti di usufrutto, uso, abitazione sulle stesse, compresa la nuda proprietà, situate nel territorio nazionale, per le quali l’acquirente ha già usufruito delle agevolazioni prima casa.
L’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa” si applica anche nel caso in cui l’acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l’agevolazione, purché l’immobile acquistato in passato con l’agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato (novità ad opera della Legge di Stabilità 2016).
N.B.: soltanto la titolarità di altro appartamento nello stesso Comune adibito ad abitazione principale in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge determina l’impossibilità di usufruire dell’agevolazione. Invece, la titolarità di una quota con persone diverse dal coniuge non è ostativa all’applicabilità dell’aliquota agevolata. In caso di requisiti posseduti solo da uno dei coniugi in comunione legale, l’agevolazione spetta per il 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, se la dichiarazione di possidenza dei requisiti viene resa solo da uno dei due coniugi l’agevolazione spetta per il 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge che ha reso la dichiarazione. |
Dichiarazioni da rilasciare nell’atto di acquisto |
Al momento dell’atto, il contribuente deve rendere alcune dichiarazioni, necessarie al fine di godere dell’agevolazione. In particolare, l’acquirente deve dichiarare in atto:
- “a pena di decadenza “, la propria volontà di stabilire la propria residenza anagrafica nel Comune ove si trova l’immobile oggetto di acquisto entro 18 mesi dalla data dell’atto;
- di non essere titolare, né esclusivo, né in comunione con il coniuge, alla data dell’atto, di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su case di abitazione nello stesso Comune in cui si trova l’immobile oggetto di acquisto;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su case di abitazione site in tutto il territorio nazionale, acquistate con il beneficio “prima casa”.
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Casi particolari di agevolazione “prima casa” |
- Acquisto di abitazioni contigue: la R.M. n. 25/E del 25 febbraio 2005 ha previsto la possibilità di avvalersi dell’agevolazione “prima casa” (ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge) anche nel caso di acquisto di unità immobiliari limitrofe a quella già acquistata con il beneficio e da accorpare ad essa;
- Acquisto contemporaneo di due abitazioni limitrofe: la C.M. n. 38/E/2005 ha chiarito che l’agevolazione prima casa spetta anche:
i. per l’acquisto contemporaneo di due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche di “non lusso” di cui al D.M. 2 agosto 1969 (condizione non più prevista dal 2014);
ii. per l’acquisto di immobile o porzione di immobile contiguo ad altra casa di abitazione precedentemente acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici prima casa. In tal caso – precisa la circolare – l’acquirente non è tenuto a prestare in atto la dichiarazione relativa alla novità nel godimento dell’agevolazione. |