Adempimenti semplificati – Con l’abolizione degli obblighi di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, e della indicazione separata nella fattura del costo della manodopera (
Dl 70/2011), sono stati notevolmente semplificati gli adempimenti per i contribuenti che intendono avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia (
detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute).
I documenti da conservare – L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del
3 novembre 2011, (
n. 2011/149646) fornisce, invece, l’elenco della documentazione che i contribuenti devono tenere a disposizione e, a richiesta, esibire agli uffici fiscali.
In particolare, il contribuente deve conservare:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori, in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
- la comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- le ricevute dei bonifici di pagamento.
Nessuna comunicazione di inizio lavori – Ricordiamo che con il Dl n. 70 del 2011, in riferimento alle agevolazione del 36%, è stato eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Il contribuente deve, invece, inserire i dati relativi all’immobile direttamente nella dichiarazione dei redditi.
E’ previsto, inoltre, l’invio della comunicazione preventiva di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.
(Fonte: Fiscal Focus)