La detrazione – Anche questa detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, con uno sconto massimo di 5.000 euro. L’importo massimo detraibile dovrà essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. La nuova versione del bonus arredamento rappresenta una riedizione (con differenze rilevanti) di quella introdotta con il decreto anti-crisi del febbraio 2009 (D.L. 5/2009).
Condizione principale – La principale condizione per ottenere la detrazione del 50% è rappresentata dal fatto che i mobili acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità abitativa che è oggetto di interventi di ristrutturazione, di conseguenza non è sufficiente rinnovare solo l’arredamento, senza l’effettuazione di interventi di ristrutturazione, ovvero acquistano i mobili per arredare un’abitazione di nuova costruzione.
Ambito di applicazione – Dalla formulazione della norma, non è molto chiaro se si possa beneficiare del bonus arredamento anche con riferimento alle ristrutturazioni iniziate prima dell’entrata in vigore del decreto, i cui lavori potrebbero non essere ancora stati ultimati. Comunque lo stesso articolo 16 richiama la proroga del recupero edilizio fino al 31 dicembre 2013, quindi si ritiene che si possa utilizzare lo sconto per l’acquisto dei mobili per quanto riguarda i lavori iniziati dopo il 26 giugno 2012, a condizione che i relativi pagamenti siano avvenuti con le modalità previste.
Modalità di pagamento – Chi intende beneficiare del bonus arredamento deve quindi usare le stesse modalità di pagamento previste per le ristrutturazioni. L’acquisto deve essere effettuato tramite pagamento con bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
(Fonte: Fiscal Focus)