ACE è acronimo di “Aiuto alla Crescita Economica” ed è un incentivo fiscale alla capitalizzazione di tutte le imprese introdotto dal Governo Monti (art. 1 del DL 201/2011).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19.03.2012, è stato finalmente pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 marzo 2012.
Per quanto riguarda gli incrementi patrimoniali, viene confermata l’assimilazione agli aumenti di capitale delle rinunce dei soci ai crediti, purché incondizionate; esse devono essere computate pro rata temporis (ossia rapportate ai giorni dell’anno) dalla data dell’atto di rinuncia.
Sempre con riferimento agli aumenti di capitale, essi rilevano se la relativa delibera è stata assunta a decorrere dal 2011; non possono, quindi, essere computati nella base ACE i versamenti effettuati nel 2011 in esecuzione di aumenti di capitale deliberati nel 2010.
Novità importanti anche per gli accantonamenti di utili a riserva. Il DM fornisce invece una nozione di riserve non disponibili di fatto diversa, stabilendo che sono tali (agli specifici fini dell’ACE):
La base ACE netta (ovvero, la differenza tra aumenti e riduzioni del patrimonio, ulteriormente decurtata per effetto delle clausole anti abuso) va, poi, confrontata con il patrimonio netto contabile esistente alla fine dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo. Diversamente da quanto affermato dalle istruzioni a UNICO 2012 SC, tuttavia, il patrimonio netto va assunto al lordo, e non al netto, dell’utile di esercizio.
Trovano conferma, da ultimo, le indicazioni delle istruzioni ai modelli di dichiarazione per cui la base ACE è rappresentata, per i soggetti IRPEF (purché, come vuole la legge, in contabilità ordinaria), dall’intero patrimonio netto contabile esistente al termine dell’esercizio sociale.
Proprio il fatto che, per le società di persone, rileva lo stock del patrimonio netto contabile 2011, potrebbe determinare effetti significativi per le società che hanno effettuato rivalutazioni di beni mediante leggi speciali.
(Fonte: Eutekne.info)