È stata emanata la circolare dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili (IRDCEC) n. 22/IR, che analizza gli aspetti problematici dei nuovi avvisi di accertamento che, come noto, a partire dal prossimo 1° luglio saranno atti esecutivi al posto del ruolo.Pertanto, a decorrere da tale data, il contribuente, ricevuto un avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi/IVA, dovrà versare immediatamente le somme, in quanto, in caso di inadempienza, il credito verrà affidato ad
Equitalia per la fase esecutiva. Nel sistema attuale, invece, una volta notificato l’accertamento, per il versamento delle somme occorre attendere il ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
In ipotesi di ricorso, le somme da versare saranno pari alla metà di quelle contestate, mentre le sanzioni andranno versate solo dopo la sentenza di primo grado.
Molte sono le problematiche che la nuova disciplina comporta, specie in ragione del fatto che, sotto vari aspetti, si profila pregiudizievole nei confronti del contribuente.
In primo luogo, occorre rilevare che l’art. 29 del DL 78/2010 sancisce che il versamento dovrà avvenire entro il termine per la presentazione del ricorso (sessanta giorni dalla notifica dell’atto), il che, come correttamente affermato dall’IRDCEC, comporta che il termine per il versamento rimarrà sospeso, ad esempio, per effetto della sospensione feriale dei termini o a causa dell’istanza di adesione presentata dal contribuente.
Poi, viene affermato, in armonia con quanto detto dall’Agenzia (circ. 15 febbraio 2011 n. 4, par. 11), che la nuova disciplina troverà con ogni probabilità applicazione anche con riferimento all’IRAP, visto che il DLgs. 446/97, in punto riscossione, rinvia alla disciplina prevista per le imposte sui redditi.
L’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti critica l’assunto dell’Agenzia delle Entrate secondo cui l’omesso versamento delle somme sarà sanzionato nella misura del 30%, in quanto non coerente con l’assetto attuale, ove nessuna sanzione viene irrogata.
È chiaro, come si evince dal testo della circolare, che la tutela del contribuente sarà alquanto limitata, poiché l’eventuale sospensiva giudiziale non arriverà quasi mai in tempo per scongiurare il rischio derivante dall’inizio dell’esecuzione. Inoltre, i difensori saranno spinti a presentare ricorso con celerità, al fine di ottenere subito la sospensiva.
Nel nuovo sistema, le somme saranno affidate ad Equitalia decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, vale a dire, nella maggioranza dei casi, 90 giorni dopo la notifica.
Viene acutamente rilevato che detto termine di 90 giorni coincide, guarda a caso, con la sommatoria dei termini per il ricorso (60 giorni) e per la costituzione in giudizio (30 giorni), e che si profila di certo insufficiente, dal punto di vista temporale, per ottenere la sospensiva, anche ove sussistessero i presupposti per la decretazione d’urgenza (terzo comma dell’art. 47 del DLgs. 546/92).
(Fonte: Eutekne.info)