Entro il 30 giugno 2011 i proprietari, i possessori, i detentori a qualsiasi titolo e i concessionari per la gestione della relativa rete telematica di apparecchi e terminali destinati al gioco di intrattenimento con vincite in danaro devono iscriversi nell’apposito elenco istituito dall’AAMS.Nasce un nuovo adempimento in capo ai soggetti che esercitano attività relative ad apparecchi di intrattenimento atti ad erogare vincite in danaro. I proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo di apparecchi e terminali funzionali all’esercizio delle attività di gioco cosiddetti Newslot e Video Lottery Terminals (VLT) nonché i concessionari per la gestione della relativa rete telematica, devono, a far data dal 2 maggio 2011, provvedere all’iscrizione al nuovo elenco istituito con decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) protocollo n. 2011/11181/Giochi/ADI del 5 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 1, comma 533, della Legge n. 266/2005 come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220.
In ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni è preclusa la gestione dell’attività, oltre all’applicazione di sanzioni. Quindi l’iscrizione nell’elenco costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento di attività aventi ad oggetto apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro non solo per i soggetti che intendono iniziare una nuova attività in tale settore ma anche per coloro che già la esercitano (es. i gestori dei pubblici esercizi e delle agenzie di scommesse) sulla base di contratto stipulato con i concessionari. L’inserimento in detto albo dovrà, poi, essere rinnovato ogni anno in quanto l’iscrizione ha validità per l’intero anno solare e quindi fino a tutto il 31dicembre di ciascun anno, indipendentemente dalla data in cui la stessa è stata eseguita.
Il rinnovo annuale deve essere eseguito entro il 31 marzo di ciascun annoal competente Ufficio dell’AAMS: fornendo la prova della sussistenza dei prescritti requisiti; allegando copia della quietanza del versamento annuale dovuto. Nel caso in cui, a seguito di accertamenti disposti dall’ufficio, i soggetti sopra indicati risultino privi dei requisiti richiesti all’atto dell’iscrizione, l’Ufficio Regionale competente per territorio ne dispone la cancellazione dall’elenco. In ogni caso entro il 30 aprile di ogni anno l’AAMS provvederà alla cancellazione di coloro che non abbiano provveduto a rinnovare l’iscrizione.
La pubblicazione dell’elenco è prevista per il 1° luglio 2011 e a decorrere da tale data i concessionari per la gestione della rete telematica non potranno più instaurare rapporti contrattuali con soggetti che non risultano presenti nell’elenco. Conseguentemente i contratti stipulati con soggetti non inseriti nell’elenco sono nulli mentre quelli instaurati con soggetti che hanno perso i requisiti sono risolti di diritto. Inoltre è onere dei concessionari comunicare entro trenta giorni, in merito ai contratti sottoscritti, la costituzione di nuovi rapporti contrattuali, la loro modificazione o l’estinzione di quelli già esistenti.
I soggetti che non si adeguano alle nuove disposizioni e che quindi non regolarizzano la loro posizione incorreranno in sanzioni da parte degli organi verificatori. In particolare la norma dispone che le violazioni alle nuove disposizioni determinano a carico del concessionario e delle altre parti contraenti una sanzione amministrativa di 10.000 euro.
L’elenco è composto da tre sezioni:
L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha messo a disposizione sul proprio sito www.aams.it: il modulo d’iscrizione; il modulo per fornire il consenso al trattamento dei dati; il modello per l’autocertificazione che gli amministratori delle società di capitali o i soci delle società di persone che abbiano rappresentanza esterna devono compilare al fine di attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. E’ stato precisato che al fine di individuare i soggetti responsabili delle società che esercitano le attività in questione, sarà necessario allegare all’istanza presentata anche una certificazione camerale da cui si evincano le generalità degli amministratori e dei soggetti che abbiano rappresentanza esterna.
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 la domanda di iscrizione deve essere prodotta in bollo (€ 14,62).
I soggetti interessati all’iscrizione devono provare al competente ufficio regionale dell’AAMS di possedere: