Il Decreto che fissa le nuove regole per gli estetisti.
Erano ben 21 anni che si attendevano da parte del Governo nuove regole per il settore estetico. Un percorso iniziato nel 1990 e che si è concluso soltanto 21 anni dopo con la pubblicazione del Decreto Interministeriale che regolamenta gli apparecchi elettromeccanici utilizzati nell’attività di estetista. Il Decreto, infatti, è stato emanato in attuazione della legge 4 gennaio 1990 n°1, che disciplina l’attività di un settore che comprende circa 30 mila imprese. Non prevedendo nessuna tempistica per l’ adeguamento delle apparecchiature in uso, si ritiene che le disposizioni previste andranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le regole per le apparecchiature e gli operatori.
La nuova regolamentazione è il risultato della collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e della Sanità che hanno dato vita all’elenco di tutto ciò che presuppone l’obbligo della qualificazione professionale. In questo senso è fatto, ad esempio, obbligo all’operatore di conoscere le pratiche del primo soccorso al fine di riuscire ad affrontare eventuali emergenze e di tenere costantemente sotto controllo il soggetto trattato. Per quanto riguarda le apparecchiature, il Decreto Interministeriale ne aggiorna l’elenco che è stato inserito nel sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, in attesa della pubblicazione in G.U.. Un atto atteso visto, che con il trascorrere degli anni è cambiata la tecnologia di detti macchinari che sono diventati sempre più numerosi e sofisticati. All’elenco il Decreto ha allegato anche 22 schede tecnico-informative che indicano nel dettaglio caratteristiche, modalità di applicazione e cautele d’uso previste a garanzia della sicurezza dei consumatori. Le apparecchiature per le quali il Decreto fissa nuove caratteristiche e regole di utilizzo sono naturalmente quelle che vengono regolarmente utilizzate nei centri estetici come il Solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazione combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR), le saune e bagno di vapore, i vaporizzatori con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatori ad ultrasuoni e a microcorrenti; rulli elettrici e manuali.
Come devono comportarsi gli operatori.
Con l’entrata in vigore del Decreto finalmente sia i professionisti che utenti e produttori potranno conoscere in modo più sicuro le strumentazioni che sono usate nei centri estetici, con riferimento anche ai dati tecnici, modalità di impiego e cautela nell’utilizzo di ciascun apparecchio. Infatti, le nuove regole prevedono una serie restrizioni e condizioni di uso e raccomandazioni, già precisate da normative comunitarie, come ad esempio il limite di irradianza efficace degli apparecchi o il divieto delle apparecchiature abbronzanti per i minori di 18 anni, le donne in stato di gravidanza, i soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute, quelli che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole. I vaporizzatori utilizzati per la pulizia del viso, per esempio, non potranno essere utilizzati per più di mezz’ora e per accedere a una sauna sarà necessario essere in buone condizioni secondo il parere del medico. Ancora, per ciò che concerne l’utilizzo degli apparecchi per la ionoforesi sono state fornite dettagliate prescrizioni tra le quali che non devono contenere principi con attività farmacologica.
(Fonte: Fiscal-focus)