I costi sono deducibili nell’esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché in base alla competenza economica.
Il DL 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo) contiene specifiche disposizioni destinate ai contribuenti in regime di contabilità semplificata. Oltre all’innalzamento del limite dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse automaticamente al regime, sono state introdotte, al ricorrere di specifiche condizioni richieste dalla norma, alcune deroghe al criterio di competenza fiscale.
Riguardo ai criteri di imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito trova quindi applicazione, anche per le imprese in esame, il principio della competenza economica. Inoltre, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti (e le spese di acquisizione dei medesimi si considerano sostenute):
– alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
– ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Ora, all’art. 7 comma 1 lett. d) del DL 70/2011 viene previsto che, per singole spese non superiori a 1.000 euro, i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura.
Il successivo comma 2 lett. s) modifica, quindi, l’art. 66 del TUIR, stabilendo che i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo (indicato dal documento di spesa) non superiore a 1.000 euro, sono deducibili nell’esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi, come previsto ordinariamente dall’art. 109 comma 2 lett. b) del TUIR.
Il tenore della norma non è molto chiaro; si auspica che il DL in sede di conversione in Legge venga chiarito nella sua effettiva portata.
(fonte: Eutekne.info)