Il DL Sviluppo, in vigore dal 14 maggio 2011, innalza inoltre il limite per la registrazione cumulativa da 154,94 a 300 euro.
L’art. 7, comma 2, lett. aa), del DL 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. “Decreto Sviluppo”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, e in vigore dal giorno successivo, da un lato, innalza il limite previsto per la registrazione cumulativa delle fatture emesse e ricevute e, dall’altro, estende tale semplificazione alle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente.
In base all’attuale art. 6, comma 1, del DPR n. 695/1996, per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 154,94 euro, è possibile annotare nel registro di cui all’art. 23 del DPR n. 633/1972, in luogo di ciascuna di esse, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture e, distinti secondo l’aliquota applicata, l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell’imposta.
Il limite di 154,94 euro viene ora innalzato a 300 euro; tale importo, peraltro, dovrebbe intendersi comprensivo dell’eventuale IVA. Ai sensi del riformulato art. 6, comma 6, del DPR n. 695/96, la stessa soglia, precedentemente pari a 154,94 euro, si applica anche, dal lato passivo, ai fini della registrazione del documento riepilogativo delle fatture d’acquisto (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/2008, avente ad oggetto le spese alberghiere e di ristorazione); in proposito, viene specificato che l’annotazione deve essere effettuata entro il termine di cui all’art. 25, comma 1, del DPR n. 633/1972, ossia anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata, sempreché consentita, la detrazione della relativa imposta. Si tratta di una previsione per certi versi scontata, dato che la registrazione, per le fatture d’acquisto, è obbligatoria nel solo caso in cui si intenda “recuperare” l’imposta assolta all’atto dell’acquisto.
Per effetto, inoltre, del nuovo comma 6-bis dell’art. 6 del DPR n. 695/1996, la facoltà di registrazione del documento riepilogativo viene estesa alle autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972, in riferimento cioè alle operazioni effettuate in Italia dal cedente/prestatore non residente. Anche in tale ipotesi, la semplificazione presuppone che le operazioni da registrare siano, singolarmente, di importo inferiore a 300 euro.
Le novità del DL Sviluppo riguardano, dunque, la registrazione “cumulativa” delle fatture emesse/ricevute singolarmente.
(fonte: Eutekne.info)