Il D.L. 25.6.2008, n. 112 (at. 3, co. 1, che modifica l’art. 68 del TUIR), nell’intento di agevolare le operazioni di disinvestimento attuate con la cessione di quote societarie, esenta le plusvalenze rivenienti da tali operazioni, ed il successivo reinvestimento in società di recente costituzione, al ricorrere di determinate condizioni. La disposizione è stata oggetto di interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con la C.M. 10.4.2009, n. 15/E.
L’agevolazione compete ai soggetti che realizzano le plusvalenze di cui all’art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), ovverossia da parte di coloro che non agiscono nell’esercizio d’impresa. Pertanto, si tratta di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in relazione a partecipazioni detenute nel nostro Paese, ai sensi dell’art. 23 del TUIR.
Secondo quanto previsto dal comma 6-bis dell’art. 68 del TUIR, l’esenzione compete alle plusvalenze di cui alle lett. c) e c-bis) dell’art. 67 dello stesso TUIR, derivanti dalla cessione di:
L’esenzione per le suddette plusvalenze spetta laddove sia rispettata una precisa condizione temporale. In particolare:
► le partecipazioni di cui alle suddette lett. a) e b) devono riferirsi a società costituite da non più di sette anni, e possedute da almeno tre anni;
► gli strumenti finanziari di cui alla precedente lett. c), devono essere posseduti da almeno tre anni;
► i contratti di associazione in partecipazione di cui alla precedente lett. d), devono essere stipulati da almeno tre anni.
Inoltre, il nuovo co. 6-bis dell’art. 68 del TUIR richiede due ulteriori requisiti per ottenere l’esenzione della plusvalenza, e più precisamente che entro due anni dal conseguimento della plusvalenza stessa, le somme siano reinvestite in società di persone di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero in società di capitali di cui all’art. 73, co. 1, lett. a), dello stesso TUIR:
► costituite da non più di tre anni;
► che svolgono la medesima attività.
Relativamente al periodo di anzianità della società le cui partecipazioni sono oggetto di alienazione, la C.M. n. 15/E/2009 ha precisato che l’intervallo temporale decorra dalla data di costituzione della società, e non da quello in cui il socio ha acquistato la partecipazione, e deve essere verificato alla data di perfezionamento della cessione, a nulla rilevando la data di incasso del corrispettivo. Un problema interpretativo si poneva in presenza di operazioni straordinarie, quali fusioni o scissioni, in quanto occorreva chiarire se detti eventi interrompessero o meno il periodo temporale richiesto dalla norma. Secondo l’Agenzia, data la natura neutrale di tali operazioni, l’attribuzione ai soci di azioni o quote della società incorporante o beneficiaria non determina un “azzeramento” dell’anzianità della società, ma una continuità che deve tener quindi conto anche del periodo di vita della società incorporata o scissa.
Per la decorrenza dei due anni entro cui è necessario effettuare il reinvestimento nella nuova società, secondo la C.M. n. 15/E/2009 tale termine decorre dalla data di percezione del corrispettivo, nel qual caso in presenza di corrispettivi rateali il limite biennale si applica in relazione a ciascuna tranche di pagamento avvenuta. Sul punto, tuttavia, si deve segnalare che il co. 6-bis dell’art. 68 del TUIR fa espresso riferimento al “conseguimento” della plusvalenza, con la conseguenza che tale termine biennale per il reinvestimento potrebbe decorrere dalla data di perfezionamento della cessione, in quanto è in tale momento che la plusvalenza è comunque conseguita, anche se non è tassata. Per contro, la norma richiede il reinvestimento delle plusvalenze conseguite, con la conseguenza che temporalmente vi deve essere prima di tutto la plusvalenza, e quindi l’incasso del corrispettivo, e successivamente il reinvestimento della stessa. D’altro canto, il reinvestimento ha ad oggetto le somme conseguite dalla vendita della partecipazione, ragion per cui la posizione dell’Agenzia appare certamente più convincente.
In capo al socio, invece, per la verifica del possesso almeno triennale della partecipazione, alcuni dubbi sorgono in presenza di pacchetti partecipativi in cui solo una parte della quote o azioni soddisfano il requisito temporale. In tal caso, al fine di verificare il possesso triennale, si rende applicabile il co. 1-bis dell’art. 67 del TUIR, secondo cui si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente (criterio Lifo).
Come anticipato nel precedente paragrafo, la società oggetto del reinvestimento deve svolgere la “medesima attività” di quella ceduta. A tale proposito, la C.M. n. 15/E precisa che la condizione si rende soddisfatta laddove l’attività sia ricompresa nel medesimo studio di settore, anche se con codice di attività differente. Aspetto particolarmente rilevante è quello relativo al momento in cui il requisito in parola deve essere verificato. A tale proposito, nulla dice il co. 6-bis dell’art. 68, ragion per cui appare indubitabile che l’omogeneità di attività esercitata in capo alle due società deve essere verificata al momento in cui avviene il reinvestimento, a nulla influendo eventuali modifiche dell’attività esercitata in un momento successivo a tale data.
(fonte: lalentesulfisco.it)