Con provvedimento del 22 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le principali indicazioni, utili per l’attuazione dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3mila euro, introdotto dal Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dettandone le modalità tecniche, le procedure ed i termini.
La partenza sarà soft per il primo anno ed il termine ultimo per il primo invio – quello per il periodo d’imposta 2010 – è fissato al prossimo 31 ottobre 2011 e non al 30 aprile, scadenza naturale una volta a regime. In più, per il suo “debutto”, l’adempimento scatterà solo per le fatture da 25mila euro in su.
L’onere si estende a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia dei tremila euro, al netto dell’imposta applicata.
Saranno oggetto della comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi di cui al punto precedente, per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
La soglia viene elevata a Euro 3.600, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione (es. operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale).
Per i contratti di durata (appalto, fornitura, somministrazione ecc.) il corrispettivo da considerare è quello cumulativo di un anno solare.
Per il periodo d’imposta 2010 l’importo previsto dai precedenti punti è elevato ad euro venticinquemila e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (escluse dunque quelle documentate con scontrino o ricevuta fiscale).
Per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino e ricevuta fiscale), sarà necessario richiedere al cliente il codice fiscale.
Per i soggetti non residenti sono richiesti oltre ai dati anagrafici, il luogo e ladata di nascita, il sesso e il domicilio fiscale.