Con la direttiva n. 12/2011 del 18 aprile 2011, Equitalia ha diramato nuove indicazioni operativealle proprie sedi periferiche, relative sia alla proroga della dilazione dei ruoli introdotta dal DL 225/2010 sia alle ordinarie dilazioni concesse ai contribuenti.Il DL 225/2010 ha previsto che, sino alle dilazioni concesse in data 27 febbraio 2011 interessate dal mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, gli agenti della riscossione, anziché revocare il beneficio come prevede l’art. 19 del DPR 602/73, possono, in sostanza, riconcedere la dilazione in presenza di un peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica.
Relativamente alla rateazione “in proroga”, per prima cosa viene rammentato che, ove la dilazione “originaria” sia stata concessa entro 60 gg. dalla notifica della cartella, l’aggio verrà chiesto per l’intero, quindi nella misura del 9%, conteggiando anche gli interessi di mora.
Inoltre, vengono considerate “tempestive” le istanze presentate entro il prossimo 30 giugno, per le quali l’invio della medesima non determinerà la revoca delle misure cautelari adottate (fermi e ipoteche) ma ne inibirà l’adozione di nuove, e, in più, sospenderà la prosecuzione delle azioni esecutive in corso, mentre non farà venir meno il carattere inadempiente del contribuente ai fini del “blocco” dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis del DPR 602/73).
Se l’istanza viene presentata dopo, invece, le procedure esecutive in corso non verranno sospese.
Per concedere la proroga, in breve, occorrerà presentare un nuovo modello ISEE per le persone fisiche, mentre le società dovranno dimostrare il peggioramento della loro situazione economica producendo una situazione economico-patrimoniale aggiornata, dalla quale risulti il mutamento dell’indice di liquidità.
Le dilazioni per i debiti sino a 5.000 euro verranno concesse su semplice richiesta motivata degli interessati (es. temporanea situazione di difficoltà finanziaria).
Se il debito supera i 5.000 euro, invece, il Concessionario è tenuto ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal debitore, differenziando il controllo in base alla tipologia del richiedente (persona fisica, ditta individuale, società di capitali, ecc.).
Passando all’esame delle direttive riguardanti le dilazioni “ordinarie”, balza all’occhio che gli effetti delle istanze “tardive” si intendono riferiti anche a “tutte le istanze di rateazione ordinarie a fronte di cartelle già scadute”.
D’altro canto, le istanze presentate entro il termine di scadenza della cartella (60 gg. dalla notifica) inibiranno l’avvio di azioni cautelari ed esecutive, sino all’eventuale data del rigetto.
Un’altra situazione che comporterà l’adozione di particolari cautele ad opera di Equitalia sarà il caso del valore della produzione rettificato pari a zero (detto valore, in base agli allegati alla direttiva, è dato dalla somma delle voci 1-3-5 del Conto Economico).
Vengono infine elencate ipotesi di revoca della dilazione concessa: contribuente deceduto, assoggettamento a procedura concorsuale, società estinta per fusione.
Desta interesse il caso della società estinta per cancellazione dal Registro delle imprese, in quanto viene previsto che le istanze saranno considerate solo se garantite da fideiussione bancaria o assicurativa, acquisita entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata.
Per concludere, viene esaminato il caso dei contribuenti che, ottenuta una prima dilazione, risultano inadempienti in riferimento a cartelle notificate successivamente.
In questo caso, se non viene pagata la prima rata o due rate successive del piano di ammortamento già concesso, Equitalia procederà alla riscossione coattiva dell’intero debitoiscritto a ruolo, salva la concessione della dilazione in proroga; se, per contro, la rateazione è regolare, si farà presente al debitore che in assenza di pagamento della nuova cartella o della presentazione di richiesta di rateazione della medesima, si procederà alla riscossione coattiva del carico di ruolo non rateizzato.