Sono pronti i modelli per registrare i contratti di locazione di immobili abitativi effettuando contestualmente l’opzione per la “cedolare secca”.L’Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento 7 aprile 2011 n. 55394 con il quale ha indicato le modalità di esercizio dell’opzione per la cedolare secca e le modalità di versamento dell’imposta.
Il provvedimento, in primo luogo, chiarisce che, per i nuovi contratti di locazione, l’opzione per la “cedolare secca” può essere effettuata in sede di registrazione del contratto di locazione, utilizzando:
– un modello di registrazione che potremmo definire “semplificato” e che risulta utilizzabile solo in presenza di talune specifiche condizioni, reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e denominato “Modello SIRIA” (“modello di denuncia per la registrazione telematica del contratto di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze e per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca”);
– il nuovo modello 69, approvato anch’esso dal provvedimento, che può essere utilizzato ove non sussistano le condizioni specifiche richieste per l’utilizzo del “Modello SIRIA”.
Quindi, per tutti i contratti di locazione di immobili abitativi il cui termine per la registrazione scada dal 7 aprile 2011 in poi, (ovvero per tutti i contratti stipulati dall’8 marzo 2011, o stipulati successivamente ma con decorrenza dall’8 marzo 2011), il locatore può esercitare l’opzione per la cedolare in sede di registrazione del contratto, utilizzando uno dei due modelli forniti dall’Agenzia.
L’opzione per la cedolare secca, poi, può anche essere operata in sede di proroga del contratto di locazione. In tal caso, si deve utilizzare il nuovo modello 69 fornito dal provvedimento, da presentare entro il termine per il versamento dell’imposta dovuta sulla proroga, ovvero entro 30 giorni (art. 17, comma 1 del DPR 131/86).
Nel caso in cui il contratto non sia soggetto ad obbligo di registrazione (perché stipulato con scrittura privata non autenticata ed avente durata inferiore a 30 giorni nell’anno), il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito, oppure può esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o volontaria.
Inoltre – precisa il provvedimento – la possibilità di optare per la “cedolare secca” non è esclusa neppure nel caso in cui l’opzione non sia stata effettuata nella prima annualità di durata del contratto. In tal caso, l’opzione potrà essere operata, per le annualità successive, utilizzando il nuovo modello 69, da presentare nel termine per il versamento dell’imposta di registro relativa alle annualità successive (ovvero entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità).
Non è rimborsabile l’imposta di registro già pagata
Per quanto concerne, poi, i contratti di locazione in corso nel 2011, ovvero i contratti già registrati o già prorogati anteriormente al 7 aprile, il locatore può applicare la cedolare in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, ma non può ottenere il rimborso delle imposte di registro e di bollo già versate.
In ogni caso, l’opzione è efficace – ricorda il provvedimento – solo ove il locatore comunichi preventivamente, con lettera raccomandata al conduttore, la propria rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, anche se prevista in contratto a qualsiasi titolo.
In relazione alla durata dell’opzione per la cedolare, il provvedimento chiarisce che essa vincola il locatore all’applicazione della cedolare per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga, ovvero, nel caso di opzione in sede di pagamento delle annualità successive alla prima, per la durata residua del contratto. Tuttavia – precisa il provvedimento – è possibile la revoca dell’opzione, in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui l’opzione è stata esercitata.
(Fonte: Eutekne.info) Mi permetto riportare un mio intervento critico sull’argomento: http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_335794.aspx