Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che gli avvisi di accertamento sulle imposte dirette/IVA (norme valevoli anche per l’IRAP, stante il rinvio contenuto nel DLgs. 446/97) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere stata presentata.
Quindi, entro il 31 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate deve per forza notificare gli accertamenti sul 2005 (UNICO 2006), 2004 (UNICO 2005) se si è in presenza di omessa dichiarazione.
Il termine, come evidenziato, è previsto a pena di decadenza, e ciò sta a significare che non può essere in alcun modo interrotto, pertanto il suo mancato rispetto conduce alla nullità insanabile del provvedimento.
Bisogna tuttavia ricordare il raddoppio dei termini nel caso di constatazione di violazioni penali, introdotta dal DL 223/2006.
In tal caso, l’Amministrazione finanziaria può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o del decimo anno successivo a quello in cui questa avrebbe dovuto essere presentata.
La cartella di pagamento, al pari degli avvisi di accertamento, deve essere notificata entro termini decadenziali, insuscettibili di interruzione o di sospensione.
Il disposto normativo di riferimento è l’art. 26 del DPR 602/73, applicabile alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP, secondo cui la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
– secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo:
– terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
– quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
Per ciò che riguarda gli accertamenti, quindi, occorre considerare il momento in cui si è formata la definitività, che coincide con lo spirare dei termini per il ricorso o con il passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato il recupero a tassazione. Entro il 31 dicembre 2010 devono pertanto essere notificate le cartelle relative agli accertamenti venuti definitivi nel 2008.
Nelle liquidazioni automatiche delle dichiarazioni, entro il 31 dicembre di quest’anno devono essere notificate le cartelle sulle dichiarazioni relative al 2006 (UNICO 2007), 2005 (UNICO 2006) se si tratta di controlli formali.
Per ciò che concerne gli altri comparti impositivi, i termini, per le imposte indirette (registro, successioni, donazioni), sono stabiliti nei testi legislativi istitutivi delle varie imposte, mentre, per i tributi locali, la L. 296/2006 ha unificato i termini (questi coincidono con il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o avrebbe dovuto essere eseguito il versamento).
Per i tributi locali, il termine per la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) è stato unificato dalla L. 296/2006, per cui esso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento ha acquisito definitività.
In riferimento alle imposte indirette (registro, ipotecaria/catastale, successioni e donazioni), invece, mancano disposizioni specifiche.
Tale vuoto normativo ha spinto parte della giurisprudenza ad affermare che la cartella di pagamento soggiace al termine di prescrizione decennale, e non a termini decadenziali.