Con la Finanziaria 2007 l’Italia aveva previsto l’estensione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di alcuni beni maggiormente a rischio frode Iva, quali:
La norma, tuttavia, per entrare in vigore richiedeva apposita autorizzazione europea, arrivata soltanto lo scorso novembre e limitatamente ad alcuni beni:
escludendo quindi i personal computer, gli accessori ai telefoni cellulari e ai computers, e i materiali lapidei.
Pertanto, a partire dall’1.4.2011 la cessione di telefoni cellulari e dei dispositivi a circuito integrato dovrà seguire le regole del reverse charge.
Il meccanismo del reverse charge inverte la procedura di addebito dell’Iva in fattura, per cui è il cessionario/committente (acquirente) a dover adempiere agli obblighi Iva, al posto del cedente/prestatore (venditore). Quest’ultimo, pertanto, emetterà fattura senza Iva, che sarà integrata dal ricevente e registrata negli acquisti e nelle vendite.
Con la circolare n. 59/E del 23.12.2010 l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che il meccanismo del reverse charge, per le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, si applica alla fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, infatti, sono indirizzate all’utilizzatore finale, che chiude di regola il ciclo distributivo del bene, cioè al soggetto che ha come scopo l’uso del bene e non la sua ulteriore cessione.
L’esclusione opera anche quando l’utilizzatore finale sia un soggetto passivo; pertanto, ad esempio, il professionista che acquista il telefono cellulare come bene strumentale per la sua attività professionale non sarà sottoposto alle regole dell’inversione contabile.
Se la cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato avviene da parte di contribuenti minimi, non si applicherà il reverse charge, in quanto tali soggetti sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli altri obblighi Iva (escluso l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture e quello di auto fatturazione per le operazioni Intra – Ue). Invece, nel caso contribuente minimo sia il cessionario, egli dovrà integrare il documento ricevuto senza addebito di Iva, in applicazione del meccanismo del reverse charge, e dovrà versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.