A partire dal 20 marzo prossimo, in attuazione del decreto legislativo 28/2010 (recante Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), entra in vigore la mediazione obbligatoria. Gli avvocati saranno chiamati a informare i propri clienti, per gli incarichi assunti a partire da tale data, della possibilità di avvalersi del procedimenti di mediazione e della agevolazioni fiscali.
L’informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta.
Il Consiglio Nazionale Forense specifica che l’informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico. A quel momento, l’avvocato dovrà informare l’assistito della possibilità di usufruire del procedimento di mediazione per tutte le controversie relative a diritti indisponibili; dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nelle materia enumerate del decreto legislativo; delle agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione.
La mediazione è facoltativa; tuttavia la parte che la rifiuta ne subisce le conseguenze economiche in caso di condanna in sede civile: se cioè poi perde la causa civile, è obbligata a risarcire le spese di giudizio che non sono più lasciate alla decisione del Giudice.
Le materie per cui è obbligatorio esperire preliminarmente il procedimento di conciliazione sono le seguenti: materia di condominio(*), diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli (*) e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
(*) Il “Decreto Milleproroghe 2011” (convertito nella L. 10/2011) proroga al 20 marzo 2012 l’entrata in vigore della mediazione obbligatoria per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno causato dalla circolazione di veicoli e natanti.
(fonte: sentenziando.com)