Il DL 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, reca alcune misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con tale provvedimento è stata introdotta una particolare agevolazione per i soggetti che esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe); si tratta di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è destinata ad esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”).
Sono esclusi dall’agevolazione:
– i magazzini e locali di deposito (C/2) e laboratori per arti e mestieri (C/3);
– i negozi e le botteghe adibiti allo svolgimento delle attività “essenziali” di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (si tratta, ad esempio delle farmacie e dei supermercati).
Il credito è utilizzabile in compensazione, ma ad oggi manca ancora il relativo codice tributo da utilizzare in F24.
l bonus in esame consiste in un’indennità d’importo pari a 600 euro e non 500 euro come sembrava inizialmente. Al momento, la misura è prevista esclusivamente per il mese di marzo, ma lo stesso Ministro dell’Economia, Paolo Gualtieri, ha rimarcato l’intenzione del Governo di replicare l’agevolazione per il mese di aprile adattandola in base all’evoluzione dell’emergenza.
Più nel dettaglio, possono richiedere la misura di sostegno i seguenti soggetti:
L’indennità è erogata, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna categoria di soggetti, dall’INPS, previa domanda.
Purtroppo questa agevolazione ha un fondo limitato e bisognerà attivarsi per il click-day (pare una lotteria più che un’agevolazione…).
Per incentivare pratiche virtuose volte a igienizzare gli ambienti di lavoro, l’art. 64 prevede un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
L’agevolazione potrà essere erogata fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario (la spesa massima agevolabile, quindi, sarà pari a 40.000 euro), nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Non sono state fissate, per il momento, le modalità per beneficiare di questo credito.
Previsto il blocco di nove mesi anche per il pagamento dei mutui prima casa dei lavoratori autonomi, a condizione però che questi ultimi autocertifichino di aver perduto, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, oltre il 33 per cento del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza Coronavirus (art. 54).
Infine, viene introdotta una nuova detrazione IRPEF del 30 per cento per le erogazioni liberali in denaro effettuate da:
L’importo della donazione agevolabile non può superare i 100.000 euro (detrazione massima spettante = 30.000 euro).
La norma indica come beneficiari della donazione i seguenti soggetti:
Le somme devolute devono essere espressamente finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica (art. 66).
Nel caso in cui tali erogazioni siano effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa, le stesse saranno deducibili sia dal reddito d’impresa che dalla base imponibile dell’IRAP. Nessun beneficio nel caso in cui le erogazioni siano invece effettuati da soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo.
L’ABI, l’associazione delle banche italiane, ha ampliato l’accordo con le associazioni di categoria delle imprese e prevede la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza per tutti i prestiti in essere al 31 gennaio 2020.
E’ prevista dunque la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno, anche perle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
Anzitutto è necessario che venga fatta espressa richiesta da parte dell’impresa alle proprie banche; ogni istituto ha predisposto il relativo modello e la modalità di presentazione (allo sportello o più probabilmente via pec).
Ogni banca comunque agisce in piena autonomia nel valutare il singolo cliente con i suoi finanziamenti in corso; non è dunque scontato che tale beneficio sia riconosciuto a tutte le imprese!
Al fine di consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19, il Decreto “Cura Italia”, ha stabilito all’art. 106 che:
L’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 ha espressamente previsto alcune semplificazioni per Spa, Sapa, Srl e società cooperative che, per lo svolgimento dell’assemblea, possono prevedere:
Le Srl possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.