Il D.P.C.M. 1 marzo 2020 indica una serie di misure in materia di contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Per tutti i Comuni della Lombardia, si prevede, in particolare:
- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 (zona rossa). È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 (tutta la Lombardia) per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province (art. 2 comma 1 lett. a);
- è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.) (lett. b);
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose (lett. c);
- svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (lett. h);
- apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori (lett. i);
- sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (art. 2 comma 3 lett. a).
L’osservanza delle disposizioni di cui alle lettere h) e i) è evidentemente in capo agli operatori e alla clientela e, a nostro avviso, può essere assolto mediante l’apposizione di un cartello che riporti le indicazioni del decreto e con una particolare attenzione alle situazioni di affollamento da parte dei gestori, con possibilità di ingressi scaglionati.