Com’è noto, dal 1° luglio 2019 i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro sono tenuti all’utilizzo dei nuovi Registratori Telematici; in alternativa, per i primi sei mesi era possibile trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo.
Dal 1° gennaio 2020 per tali contribuenti è obbligatorio l’utilizzo dei Registratori Telematici collegati via internet con i server dell’Agenzia delle Entrate, i quali trasmettono giornalmente (o comunque entro 12 giorni) i corrispettivi registrati.
Con la Risoluzione n. 6/E/2020 del 10 febbraio 2020, l’Agenzia invita alla regolarizzazione (senza sanzioni): “le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
Questa sanatoria termina con i corrispettivi del 31 dicembre 2019; pertanto i soggetti che nel 2020, pur ricorrendone gli obblighi, non abbiano provveduto a dotarsi di registratori telematici, sono soggetti alla le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015(pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro e chiusura temporanea dell’esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio).
L’obbligo di trasmissione telematica è stato poi esteso a tutti i contribuenti dal 1° gennaio 2020; per questi contribuenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro è possibile sfruttare la procedura di trasmissione differita fino al 30 giugno 2020, potendo dunque continuare a certificare i corrispettivi come in precedenza (con scontrino o ricevuta fiscale) e trasmettendo i totali giornalieri entro la fine del mese successivo.