Gli acquisti intracomunitari effettuati dai contribuenti FORFAIT seguono le regole particolari disposte dall’art. 38, comma 5, lett. c ), del D.L. n. 331/1993; in pratica non costituiscono acquisti Intra fino alla soglia di 10.000 euro.
I risvolti pratici legati alla suddetta previsione normativa sono i seguenti:
Il cedente (= venditore) deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”.
In pratica il soggetto forfait effettua l’acquisto intra come se fosse un privato consumatore.
Le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e ss. del D.P.R. n. 633/1972.
In termini pratici, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro, ossia:
Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.
(fonte: mysolution.it)