Alcuni recenti Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, tra cui l’ultimo n. 660057 del 31 luglio 2019, seguito poi dalla Risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019, hanno disciplinato la possibilità, per chi fruisce delle detrazioni fiscali relative ad interventi di riqualificazione energetica o di riduzione di rischio sismico, di optare, in particolari casi, per la cessione del credito al fornitore che ha effettuato i lavori, o ad altri soggetti.
I soggetti beneficiari delle detrazioni possono così scegliere per un contributo pari alla detrazione, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale sarà rimborsato tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24 o tramite successiva cessione.
Bisogna tuttavia tenere conto che non esiste un diritto del beneficiario ad ottenere questa agevolazione; infatti, è assolutamente necessario il consenso del proprio fornitore.
Fino al 2017, la cessione del credito era ammessa esclusivamente nel caso di lavori in condominio che interessassero almeno il 25% della superficie dell’edificio e per quelli finalizzati al miglioramento della prestazione energetica sia invernale che estiva.
A partire dai lavori effettuati dal 1° gennaio 2018, la cessione del credito è stata estesa anche per i lavori effettuati su singole unità immobiliari, sia per i contribuenti rientranti nella “no tax area” sia per coloro che sono tenuti al regolare versamento dell’IRPEF.
I contribuenti potranno cedere l’eco bonus o il sisma bonus riconosciuto:
Le tipologie di interventi su parti comuni di condomini o su singole unità immobiliari che danno diritto alla cessione del credito sono i seguenti:
Le tipologie di interventi su parti comuni di condomini che danno diritto alla cessione del credito sono:
L’opzione deve essere comunicata, da parte del soggetto che ha diritto alla detrazione, all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione è effettuata dall’amministratore di condominio.
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo.
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupererà il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con mod. F24 (codice tributo “6890”) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e in 5 quote annuali di pari importo.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Solo i contribuenti che ricadono nella “no tax area” – ossia i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’Irpef, o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione e altri redditi, di cui all’art. 13 del Tuir – possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari.
(fonte: mysolution.it)