Ai sensi dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, la fattura immediata è emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre per la fattura differita (ad esempio, cessioni di beni con documento di trasporto) è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
Per le fatture elettroniche l’emissione della fattura coincide con la trasmissione elettronica all’Agenzia delle Entrate (SdI).
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, per le operazioni nazionali, corrisponde:
In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva.
È impregiudicata la possibilità di sanare i ritardi di emissione con il ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta a 1/9 nel caso di perfezionamento entro 90 giorni (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), D.Lgs 472/1997).
Per quanto riguarda la fattura differita, che ricordo può essere utilizzata sia nel caso di cessione di beni documentati da DDT ma anche nel caso di prestazioni di servizi (a condizione che la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attraverso idonea documentazione), l’Agenzia delle Entrate ha recentemente confermato la possibilità inserire nel campo “data” della fattura l’ultimo giorno del mese ed inviare la stessa entro il giorno 15 del mese successivo.
(Interpello n. 389/2019)