Per effetto dell’entrata in vigore del decreto “Crescita” non è più previsto l’obbligo di consegnare “al fornitore o prestatore, ovvero in dogana” la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica.
La norma, modificata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, infatti, prescrive che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi del protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione di intento, oppure essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
Di conseguenza nessun ulteriore adempimento in capo al fornitore, che prima era tenuto anche a verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate il protocollo telematico, alla numerazione e successiva registrazione delle lettere d’intento ricevute su un apposito registro.
Ricordo infine chedal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica emessa senza Iva deve riportare: