Dal 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le norme a regime che riguardano i termini per l’emissione e la registrazione delle fatture elettroniche, dopo il periodo di transitorio che sospendeva le sanzioni.
La fattura elettronica si considera emessa alla data della sua trasmissione al SdI, salvo suo scarto.
Vediamo ora quali sono i termini massimi concessi dalla norma per l’emissione delle fatture nei confronti dei clienti, tenendo conto della “data di effettuazione dell’operazione” ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.
La registrazione deve avvenire, sia per quelle immediate che differite, nell’ordine della numerazione delle fatture ed entro il giorno 15 del mese successivo di effettuazione delle operazioni, con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; ciò comporta che le fatture emesse concorrono alla liquidazione IVA del periodo in cui le relative operazioni sono state effettuate e l’IVA è diventata esigibile ex art. 6 D.P.R. 633/1972.
Per esempio, l’IVA esposta in una fattura immediata trasmessa allo SdI il 5.07.2019 e datata 28.06.2019 (data di effettuazione dell’operazione) concorrerà alla liquidazione del mese di giugno 2019 (per il contribuente con liquidazione mensile) o del secondo trimestre 2019 (per il contribuente con liquidazione trimestrale).
La data di registrazione, non prevista normativamente, sarà compresa tra quella della fattura e il giorno 15 del mese successivo.
(fonte: ratio.it)