Dal prossimo 1° luglio 2019 i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio saranno tenuti a memorizzare e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri (art.17 DL119/2018).Questo obbligo, inizialmente previsto per i soggetti con volume d’affari realizzato nel 2018 superiore a 400.000 euro, da gennaio 2020 sarà esteso a tutti i soggetti.
Questo nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di registrazione dei corrispettivi sul relativo registro e viene meno l’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, come pure tutti gli adempimenti conseguenti quali la conservazioni degli scontrini
Resta fermo in ogni caso l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente; oppure come valida alternativa al nuovo registratore telematico.
In ogni caso, in assenza della fattura, deve essere emesso il nuovo “documento commerciale”, le cui caratteristiche sono definite dal DM 7 dicembre 2015. Esso consente di certificare gli acquisti e costituisce titolo per l’esercizio della diritto di garanzia o per la deducibilità del costo da parte dell’acquirente, previo inserimento del proprio codice fiscale.
Al termine dell’inserimento dei dati, la procedura genera in pdf il documento commerciale, assegnandogli un codice identificativo univoco: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, su richiesta di quest’ultimo, potrà essere inviato via e-mail o tramite altra modalità elettronica (SMS, WhatsApp, etc.).
Tale documento è pure idoneo a sostituire il documento di trasporto (ddt) per le fatture differite. Non vale il contrario: il ddt non può sostituire il documento commerciale.
Sono esclusi dall’emissione del documento commerciale i soggetti già esonerati dall’obbligo di emissione della certificazione fiscale, come richiamati dall’art. 2 del DPR 696/96 e dal recente DM 10 maggio 2019.
In merito ai corrispettivi telematici, recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 198/2019, ha confermato che le operazioni riconducibili al commercio elettronico indiretto (vendite di beni a distanza) beneficiano dell’esonero dei nuovi adempimenti, al pari delle vendite per corrispondenza.
La trasmissione dei corrispettivi può ben essere effettuata tramite procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, senza necessità dunque di sostituire o adeguare il proprio registratore di cassa, mediante i servizi online , all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”: servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, oppure il servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri o, in alternativa, mediante un sistema di “web service” fruibile attraverso software dedicati.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi (art. 12, comma 1, L. 413/1991, e al D.P.R. 696/1996) e sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi (art. 24, comma 1, D.P.R. 633/1972).
L’aspetto negativo riguarda il fatto che tale documento commerciale non possa essere emesso in altre forme, ad esempio su modulo manuale o personalizzato.
(fonte: eutekne.info)