Come credo sia noto, dal 2020 i corrispettivi giornalieri dovranno essere certificati solamente con registratori di cassa collegati telematicamente con l’Agenzia delle Entrate, fatti salvi i casi di esonero.
Una valida e semplice alternativa a questo nuovo adempimento consiste nella possibilità di emettere fatture elettroniche semplificate (ex art. 21-bis D.P.R. 633/1972) per importi fino a 400,00 euro per singola fattura.
Per queste fatture, come ribadito dalla circolare 28.06.2014, n. 18/E (parte 2, punto 2), nella compilazione dei dati anagrafici relativi al cessionario/committente (= cliente) è possibile riportare solo la sua partita IVA o il codice fiscale.
I soggetti che oggi emettono ricevute fiscali (per esempio, tutto il comparto delle imprese individuali artigiane) dovranno decidere se investire un po’ del loro denaro per attrezzarsi con un registratore telematico, oppure se riorganizzarsi con un sistema veloce di fatturazione che sia in grado, magari, di leggere e acquisire direttamente dal barcode della tessera sanitaria del privato cittadino il codice fiscale e così emettere velocemente una fattura elettronica semplificata, consegnandone copia di cortesia cartacea al cliente.
L’art. 22 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che, “salvo espressa richiesta del cliente, per le categorie di soggetti passivi IVA ivi elencate non è obbligatoria l’emissione di fattura…”. Certamente, ma la non obbligatorietà non significa divieto e quindi, così come confermato nella risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 149 di maggio 2019, è sempre possibile emettere solo fatture elettroniche anche a tutti i consumatori finali.
Anche la privacy dei clienti è tutelata; infatti, a meno di loro adesione spontanea al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche effettuato nella loro area riservata del cassetto fiscale a partire dal prossimo 1.07.2019, i file xml-fattura saranno cancellati decorsi 60 giorni dal buon esito di trasmissione SdI (e non visibili neppure se l’opzione è esercitata dall’emittente) restando a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i soli dati fattura.
(fonte: ratio.it)