Si segnala da più parti il problema della ricezione tardiva delle fatture acquisti, dovuto sia a problemi tecnici dei vari software, ma anche a causa dei tempi concessi dalla normativa.
Vediamola insieme.
Come stabilito dal provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757, il Sistema di Interscambio effettua alcuni controlli sul file della fattura elettronica (o lotto di e-fatture) correttamente ricevuti e recapita, entro cinque giorni, un’eventuale ricevuta di scarto.
In tal caso il soggetto passivo ha a disposizione ulteriori cinque giorni (effettivi e non lavorativi) di tempo per procedere alla trasmissione di una nuova fattura.
In base alla previsione dell’art. 10 del DL 119/2018, nel primo semestre 2019:
In pratica, quindi, poniamo che un soggetto passivo che adotta la liquidazione periodica mensile, abbia effettuato un’operazione il 16 gennaio 2019. L’emissione (=trasmissione) della fattura potrà avvenire entro il 18 febbraio (essendo il 16 e il 17 giorni festivi), senza che sia applicata alcuna sanzione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In tale circostanza il cessionario o committente potrebbe ricevere il documento ben oltre i dieci giorni prospettati nel procedimento ordinario di fatturazione in caso di scarto.
Le tempistiche si dilatano ulteriormente nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore adotti la liquidazione periodica trimestrale. Nell’esempio appena riportato, infatti, la trasmissione senza sanzioni potrebbe addirittura avvenire entro il 16 maggio 2019.
L’Agenzia ha precisato che, con riferimento ai soggetti che adottano la liquidazione trimestrale, relativamente alle operazioni effettuate nei primi tre trimestri dell’anno, è consentito portare in detrazione l’IVA, a condizione che la fattura sia pervenuta e annotata “entro il 15 del secondo mese successivo”.
Si ricorda infatti che il D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018 ha previsto, a decorrere dal 24.10.2018, la possibilità di detrarre l’IVA delle fatture, sia analogiche che elettroniche, ricevute ed annotate entro il ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (retroimputazione) e non più al momento di ricezione della fattura, ad eccezione dell’ultima liquidazione periodica dell’anno.
La normativa è infatti applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
Da ciò consegue che se una fattura del 2018 dovesse essere registrata nel corso del 2019 (e tassativamente entro il 30.04.2019), la relativa IVA non potrà essere detratta nella liquidazione periodica 2019 di registrazione, ma solo in fase di stesura della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.
(fonte: eutekne.info)