L’esterometro – o spesometro transfrontaliero – è stato introdotto come nuovo adempimento fiscale al fine di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni che non transitano attraverso il SdI, in quanto dal 2019 è stato abrogato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia i dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro).
Formalmente l’obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda “tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute a o da soggetti non stabiliti in Italia“.
Praticamente le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti esteri (Ue ed extra Ue) non sono soggette all’obbligo di “fattura elettronica” per cui non transitano dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Dunque, sotto il profilo soggettivo, l’ambito applicativo dell’esterometro coincide con quello della fatturazione elettronica: le fatture che non sono elettroniche, devono essere comunicate con il nuovo “esterometro”.
Trattasi di coloro che sono anche esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica, a conferma di come l’esterometro e la fatturazione elettronica risultino allineati. In particolare, rientrano nella semplificazione, in primo luogo, i piccoli contribuenti, ossia le imprese e i professionisti in regime di vantaggio (“minimi”) e quelli che applicano il regime forfetario.
Come pure sono esonerate le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, non vi è l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni:
La ragione consta nel fatto che i dati di queste operazioni sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate, siccome la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal SdI.
Per le fatture attive emesse nei confronti di clienti esteri, è possibile evitare l’adempimento, inviando la fattura in formato elettronico tramite SdI ed indicando come “codice destinatario” il codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”).
La trasmissione telematica avrà scadenza mensile, dovendo essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto riguarda le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, con riferimento alle operazioni passive; resta fermo che per data di ricezione deve intendersi la data di registrazione della fattura di acquisto.
Tale scadenza mensile è indipendente dal termine della liquidazione Iva, per cui vale anche per i “trimestrali”.
L’adempimento è svincolato da soglie quantitative o qualitative e non sostituisce, ma si aggiunge, all’invio degli elenchi Intrastat.
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre. È prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione.
FATTURE RICEVUTE |
Intrastat |
Esterometro |
Fattura acquisto servizi UE |
SI* |
SI |
Fattura acquisto servizi extraUE |
Non vi è obbligo |
SI |
Fattura acquisto beni UE | SI* | SI |
Fattura acquisto beni extraUE (presenza di bolla doganale) |
Non vi è obbligo |
Esonero |
FATTURE EMESSE |
Intrastat |
Esterometro |
Fattura cessione servizi UE |
SI* |
SI |
Fattura elettronica cessione servizi UE |
SI* |
Esonero |
Fattura cessione servizi extraUE |
Non vi è obbligo |
SI |
Fattura elettronica cessione servizi extraUE |
Non vi è obbligo |
Esonero |
Fattura cessione beni UE |
SI* |
SI |
Fattura elettronica cessione beni UE |
SI* |
Esonero |
Fattura cessione beni extraUE (presenza di bolla doganale) |
Non vi è obbligo |
Esonero |
Fattura elettronica cessione beni extraUE |
Non vi è obbligo |
Esonero |
* I modelli Intrastat vanno compilati e trasmessi secondo questa periodicità:
Tipologia di operazione | Modello Intastat | Operazioni trimestri precedenti | Periodicità di presentazione (invio entro il giorno 25 del mese successivo) |
Cessioni Intra UE | Intra 1 bis | > 50.000 euro | Mensile |
≤ 50.000 euro | Trimestrale | ||
Acquisti Intra UE | Intra 2 bis | ≥ 200.000 | Mensile |
< 200.000 | Non vi è obbligo | ||
Prestazione rese a soggetti UE | Intra 1 quater | > 50.000 euro | Mensile |
≤ 50.000 euro | Trimestrale | ||
Prestazioni ricevute da soggetti UE | Intra 2 quater | ≥ 100.000 | Mensile |
< 100.000 | Non vi è obbligo |