In base agli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 il 31 dicembre 2018 scade il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’anno 2013 (modello UNICO, dichiarazione IVA e IRAP 2014).
In caso di omessa dichiarazione il termine di fine anno riguarda l’annualità in scadenza è il 2012 (modello UNICO, dichiarazione IVA e IRAP 2013).
Ciò in quanto l’accertamento, a pena di decadenza, va ancora notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quinto anno se c’è omessa dichiarazione.
A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2017 (quindi dal periodo d’imposta 2016), operano le modifiche della L. 208/2015, che hanno aumentato i termini di un anno per le dichiarazioni presentate e di due anni per le dichiarazioni omesse, avendo, nel contempo, abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.
Regole speciali valgono per alcune categorie di contribuenti (si vedano gli appositi provvedimenti direttoriali delle Entrate, tra cui non figurano ad esempio i professionisti), se congrui e coerenti con gli studi di settore: in tal caso, salvo violazioni penali tributarie, i termini di decadenza sono ridotti di un anno.
Non bisogna però confondere i termini, ordinatori, entro cui la liquidazione automatica o il controllo formale vanno effettuati (disciplinati dagli artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), con quelli, decadenziali, entro cui va notificata la cartella di pagamento.
Ai fini delle annualità ancora passibili di liquidazione/controllo formale, occorre fare riferimento solo a questi ultimi, disciplinati dall’art. 25 del DPR 602/73, secondo cui la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
Allora, ne consegue che entro il 31 dicembre 2018 devono essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta:
(fonte: Eutekne.info)