Anzitutto va richiamato l’art. 21 del DPR 633/72 che stabilisce: “la fattura è emessa (*) al momento dell’effettuazione dell’operazione“.
“La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”; l’emissione è dunque il momento di invio del documento al cliente e nel caso di fattura elettronica coincide dunque con la data di trasmissione al SDI.
EMISSIONE FATTURA => CONSEGNA/TRASMISSIONE FATTURA
Non è ammessa la retrodatazione attualmente utilizzata nella prassi con le fatture “cartacee”.
EFFETTUAZIONE OPERAZIONE => EMISSIONE/TRASMISSIONE FATTURA
Il criterio dell’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 della legge Iva sia ha con il verificarsi del presupposto, ossia:
(*) L’art. 11 del DL 119/2018 (“collegato fiscale” attualmente in corso di conversione in legge) ha modificato il termine ultimo per l’emissione della fattura, con effetto dal 01/07/2019: “la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione”.
EFFETTUAZIONE OPERAZIONE + 10 giorni => EMISSIONE/TRASMISSIONE FATTURA
Attenzione: tale maggior termine è per l’emissione e non per la consegna o la trasmissione. Esempio:
In via transitoria, per il 1° semestre 2019 non si applicano sanzioni nel caso di invio della fattura entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica (mensile o trimestrale). Per lo stesso periodo la sanzione è del 20% se l’invio avviene entro la liquidazione del periodo successivo.
Dal 1/07/2019 la sanzione per invio oltre 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione è piena (90%).
Permangono le situazioni che, già in precedenza, permettevano l’emissione della fattura in un termine più ampio (c.d. differite) ai sensi del comma 4 del citato art. 21. Esse sono:
–> entro il 15 del mese successivo:
Si ricorda che le “fatture differite” emesse a gennaio 2019 per operazioni avvenute a dicembre 2018 vanno fatte in formato elettronico ed inviate con SDI: