Il disegno di legge di Bilancio 2019 – approvato dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi – non contiene la proroga del superammortamento.
Pertanto si applicano i termini stabiliti dall’art. 1, comma 29, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR), dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, oppure entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.