L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che per beneficiare del rimborso delle accise sull’acquisto di gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci e passeggeri, la targa del veicolo per il quale si effettua il rifornimento deve essere obbligatoriamente indicata nella fattura.
Ciò vale anche per le cessioni di gasolio che verranno effettuate a partire dal 1° luglio 2018 per le quali sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica.
Infatti, anche se nell’ambito delle nuove regole dettate dal provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 in materia di fatturazione elettronica è stato specificato che l’indicazione della targa del veicolo all’interno del documento elettronico è facoltativa, resta immutata la disciplina attuativa prevista per la fruizione del beneficio in tema di accise.
Quest’ultima disciplina prevede che per beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al DLgs. 504/95 occorre soddisfare le condizioni di cui all’art. 24-ter del medesimo decreto, nonché le disposizioni di cui al DPR 277/2000 che impongono, fra l’altro, la presentazione di un’apposita dichiarazione trimestrale ai fini del rimborso, nella quale è obbligatorio indicare la targa degli automezzi utilizzati dall’esercente per lo svolgimento dell’attività di trasporto.
Stando alle specifiche tecniche relative alla fattura elettronica, tale informazione potrà essere riportata nella sezione “Altri dati gestionali” in corrispondenza della descrizione dei beni oggetto dell’operazione.
(fonte: eutekne.info)